Cassazione Penale, Sentenza n. 42685/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 670 c.p.p., con cui si chiedeva la revoca della declaratoria di estinzione del reato e degli effetti penali del decreto penale di condanna n. 157/2017. Il ricorrente ha contestato la nullità della notificazione del decreto penale e l'invalidità della vocatio in iudicium, sostenendo che tali vizi rendono operativa la procedura prevista dall'art. 670 (terzo comma) per la restituzione del termine per proporre opposizione, mentre il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che il rimedio corretto fosse la rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Napoli Nord per un nuovo giudizio. Ha affermato che, trattandosi di un decreto penale di condanna e non di un processo ordinario con dichiarazione di assenza, opera il margine residuo del terzo comma dell'art. 670 c.p.p.: va valutata l'ammissibilità della istanza di restituzione del termine per proporre opposizione ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p., e il giudice dell'esecuzione deve provvedere ai sensi dell'art. 670, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Il terzo comma è operante nel caso in cui il titolo esecutivo sia costituito dal decreto penale di condanna e il destinatario non ne abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza: permette al giudice dell'esecuzione di esaminare l'istanza di restituzione del termine per proporre opposizione.
art. 175 cod. proc. pen. (comma 2)
Consente la restituzione nel termine per proporre impugnazione quando il destinatario non ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento; è collegato alla permanenza di rilevanza del terzo comma dell'art. 670 per i decreti penali di condanna.
art. 629 bis cod. proc. pen.
Rimedio straordinario di rescissione del giudicato: il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che i vizi dovessero farsi valere con tale rimedio, ma la Cassazione ha precisato che non sempre è il percorso corretto quando il titolo è un decreto penale con vizi di notificazione.
art. 420 bis cod. proc. pen.
Norma sulla dichiarazione di assenza nel processo ordinario: la Cassazione sottolinea la distinzione tra questa ipotesi e quella del decreto penale, richiedendo rimedi diversi.
Sentenza Sezioni Unite n. 15498 del 2021 (Lovric)
Giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto il campo di operatività residuo del terzo comma dell'art. 670 per i decreti penali di condanna e la connessione con l'art. 175, comma 2; la Corte richiama tale principio come fondamento della decisione.
Massime di principio
- Se il titolo esecutivo è un decreto penale di condanna e vi sono vizi di notificazione tali da precludere la tempestiva effettiva conoscenza, il rimedio ex art. 670 c.p.p. (terzo comma) per la restituzione del termine per proporre opposizione è ancora applicabile.
- Occorre distinguere chiaramente la fattispecie della dichiarazione di assenza in un processo ordinario (art. 420 bis) dalla situazione del decreto penale: i rimedi procedurali non sono automaticamente coincidenti e la rescissione del giudicato (art. 629 bis) non è l'unica via possibile.
- La domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p. deve essere valutata dal giudice dell'esecuzione secondo i parametri dell'art. 670, comma 3, c.p.p.; non si può dichiarare inammissibile l'istanza solo per il principio generale sulla natura non impugnatoria dell'incidente di esecuzione.
- In casi analoghi il difensore dovrebbe documentare la mancata conoscenza effettiva del decreto penale e chiedere espressamente la restituzione del termine per proporre opposizione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite quando pertinente.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare la scelta del rimedio (incidente ex art. 670 vs rescissione ex art. 629 bis) alla luce della natura del titolo esecutivo e della concreta modalità di notificazione.
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