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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1540 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva applicato l'istituto della continuazione previsto dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 alle violazioni consistenti nell'omesso versamento delle imposte risultanti dai modelli Unico 2003 e 2004. Secondo l'Agenzia, l'omesso o tardivo versamento di un'imposta già liquidata è disciplinato autonomamente dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e non può beneficiare del cumulo giuridico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza d'appello e deciso la causa nel merito, respingendo l'impugnazione della cartella di pagamento nella parte relativa all'applicazione della continuazione. Ha stabilito che le violazioni costituite esclusivamente dall'omesso o tardivo versamento di imposte già liquidate non sono soggette alla continuazione ex art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, ma sono sanzionate autonomamente e proporzionalmente per ciascun mancato pagamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13

    Il ritardato od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale è sanzionato nella misura del "trenta per cento di ogni importo non versato".

    La norma prevede una sanzione autonoma e proporzionale per ogni importo d'imposta non versato o versato tardivamente, quando l'imposta è già stata liquidata dal contribuente.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 12, comma 2

    La continuazione riguarda le violazioni che, "nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo".

    L'istituto della continuazione e il conseguente cumulo giuridico riguardano violazioni che incidono sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, non quelle relative al semplice mancato pagamento di imposte già liquidate.

Massime di principio

  • Quando l'imposta è già stata correttamente dichiarata e liquidata, l'omesso o tardivo versamento costituisce una violazione distinta e autonoma per ciascun mancato pagamento.
  • In caso di soli omessi o tardivi versamenti, non si applica normalmente la continuazione prevista dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997; la sanzione è calcolata separatamente per ogni importo non versato secondo l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
  • Il cumulo giuridico può invece riguardare violazioni progressive che incidono sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione dell'imposta, purché non si tratti esclusivamente di mancati pagamenti di tributi già liquidati.
  • La distinzione fondamentale è quindi tra violazioni che alterano la fase di dichiarazione o liquidazione del tributo e violazioni che riguardano soltanto la fase successiva del pagamento.

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