Sentenza del 19/11/2018 n. 5322 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n.71/2018 - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Società "di fatto"- Tra consanguinei- Configurabilità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la configurabilità di una società di fatto tra familiari consanguinei. Per fondare la responsabilità tributaria del congiunto dell'imprenditore occorre una prova rigorosa dell'effettiva esistenza del vincolo societario e della sua esteriorizzazione verso i terzi. Non è normalmente sufficiente dimostrare che il familiare abbia effettuato finanziamenti o pagato creditori dell'impresa, poiché tali comportamenti sono ambivalenti e possono essere spiegati anche come manifestazioni di solidarietà o aiuto familiare, senza implicare la volontà di partecipare a un'attività societaria.
La decisione
La massima stabilisce che la società di fatto tra consanguinei può essere riconosciuta soltanto in presenza di elementi concludenti, univoci e rigorosamente provati, idonei a dimostrare sia la partecipazione all'impresa sia l'esteriorizzazione del rapporto societario. Gli atti di finanziamento o di pagamento dei debiti dell'impresa, considerati isolatamente, non sono sufficienti perché costituiscono comportamenti neutri. Ne consegue che l'accertamento tributario non può fondarsi esclusivamente su tali elementi, se mancano ulteriori circostanze capaci di dimostrare l'esistenza della società di fatto.
Massime di principio
- La società di fatto tra familiari non può essere presunta sulla base del solo rapporto di parentela o della collaborazione prestata all'impresa.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire una prova rigorosa dell'esistenza del vincolo societario e della sua esteriorizzazione nei confronti dei terzi.
- Finanziamenti, garanzie o pagamenti effettuati da un familiare possono essere spiegati come atti di solidarietà familiare e, da soli, non dimostrano la qualità di socio.
- Per attribuire responsabilità tributaria al familiare servono ulteriori elementi convergenti, come la partecipazione stabile alla gestione, l'assunzione di rischi d'impresa, la percezione di utili, la rappresentanza dell'attività o comportamenti pubblici incompatibili con un semplice aiuto familiare.
- In situazioni analoghe occorre distinguere la collaborazione o l'assistenza economica familiare dalla partecipazione societaria effettiva, valutando complessivamente la condotta e non singoli atti isolati.
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