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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-179/23

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 luglio 2024. — Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam) contro Guvernul României e Ministerul Finanțelor. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Operazioni imponibili – Prestazione di servizi a titolo oneroso – Commissione di gestione percepita da un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi per la riscossione, la distribuzione e il pagamento dei compensi spettanti ai titolari dei diritti – Compensi non rientranti in un’operazione imponibile. — Causa C-179/23

Giurisprudenza europea62023CJ0179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito il trattamento IVA della commissione di gestione percepita dagli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi. Ha stabilito che tali attività costituiscono una prestazione di servizi a titolo oneroso quando la commissione trattenuta remunera le operazioni di riscossione, distribuzione e pagamento svolte per i titolari dei diritti. Il fatto che i compensi gestiti non siano, di per sé, soggetti a IVA non impedisce l’imposizione della commissione di gestione.

IVA e organismi di gestione collettiva: la commissione di gestione trattenuta sui compensi riscossi per legge costituisce corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile anche se i compensi gestiti, in sé, non sono soggetti a IVA.

La questione giuridica

Se l’attività di un organismo di gestione collettiva che riscuote, distribuisce e paga, in forza di legge, compensi dovuti ai titolari dei diritti, trattenendo una commissione di gestione, costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli 24, paragrafo 1, e 25, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, anche quando i compensi riscossi per conto dei titolari non costituiscano a loro volta il corrispettivo di una prestazione imponibile resa da questi ultimi agli utilizzatori.

Principio di diritto

Un organismo di gestione collettiva realizza una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA quando, in forza di legge, svolge per i titolari dei diritti attività di riscossione, distribuzione e pagamento dei compensi e trattiene una commissione di gestione destinata a coprirne i costi, poiché tra organismo e titolari esiste un rapporto giuridico con scambio di reciproche prestazioni e un nesso diretto tra il servizio e la commissione; ciò vale anche se i compensi riscossi per conto dei titolari non sono, in sé, il corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA, e l’articolo 28 della direttiva non è applicabile a tale situazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 25, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 28, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 73, direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2014/26/UE

IVA e commissione di gestione degli organismi di gestione collettiva

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie rumena in materia di IVA e gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi. La Corte è stata chiamata a chiarire se la commissione di gestione trattenuta dall’organismo sui compensi riscossi per conto dei titolari sia soggetta a IVA anche quando i compensi stessi non costituiscono il corrispettivo di una prestazione imponibile.

Fatti e procedimento principale

Il Credidam, organismo di gestione collettiva degli artisti interpreti, contesta una modifica normativa rumena che assoggetta a IVA la commissione di gestione trattenuta sugli importi riscossi, distribuiti e pagati ai titolari dei diritti, pur escludendo dalla sfera IVA i compensi per copia privata e altri compensi analoghi. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del Credidam, ritenendo che la commissione seguisse il regime fiscale del compenso principale; il governo rumeno e il Ministero delle Finanze hanno proposto appello.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se l’attività di riscossione, distribuzione e pagamento svolta dall’organismo di gestione collettiva, remunerata mediante commissione, costituisca una prestazione di servizi ai sensi degli articoli 24, paragrafo 1, e 25, lettera c), della direttiva IVA;
  • se la risposta resti positiva anche quando i titolari dei diritti, per conto dei quali i compensi sono riscossi, non effettuino alcuna prestazione di servizi imponibile verso gli utilizzatori.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, sulle prestazioni di servizi a titolo oneroso;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di soggetto passivo e di attività economica;
  • l’articolo 24, paragrafo 1, sulla nozione di prestazione di servizi;
  • l’articolo 25, lettera c), che include l’esecuzione di un servizio a norma di legge;
  • l’articolo 28, sulla partecipazione del commissionario a una prestazione resa in nome proprio ma per conto terzi;
  • l’articolo 73, sulla base imponibile. La sentenza considera anche la direttiva 2014/26/UE, in particolare le definizioni di organismo di gestione collettiva, proventi dei diritti e spese di gestione.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva innanzitutto che una prestazione è "a titolo oneroso" quando esiste un nesso diretto tra il servizio e un corrispettivo effettivamente percepito, nell’ambito di un rapporto giuridico con scambio di reciproche prestazioni. Nel caso di specie, la normativa rumena prevede che l’organismo di gestione collettiva svolga attività di riscossione, distribuzione e pagamento dei compensi dovuti ai titolari dei diritti e che questi ultimi paghino una commissione di gestione, trattenuta al momento della distribuzione, destinata a coprire i costi dell’organismo.

Secondo la Corte, tale assetto normativo crea un rapporto giuridico diretto tra organismo e titolari, sicché la commissione rappresenta il corrispettivo effettivo delle prestazioni rese. È irrilevante che il pagamento della commissione e l’attività siano imposti dalla legge, poiché l’articolo 25, lettera c), contempla espressamente anche l’esecuzione di un servizio a norma di legge. È parimenti irrilevante la natura non lucrativa dell’organismo, perché la qualità di soggetto passivo dipende dallo svolgimento indipendente di un’attività economica e non dallo scopo o dai risultati dell’attività.

Quanto all’articolo 28 della direttiva IVA, la Corte esclude la sua applicazione: esso presuppone che il soggetto passivo partecipi a una prestazione di servizi resa da un terzo al quale agisce in nome proprio ma per conto, mentre nel caso di specie i titolari dei diritti non effettuano alcuna prestazione di servizi nei confronti degli utilizzatori cui l’organismo partecipi. La Corte aggiunge che il fatto che i compensi gestiti non siano imponibili non incide sulla soggezione a IVA della commissione di gestione, perché si tratta di un’operazione distinta, autonoma e comunque qualificabile come prestazione di servizi onerosa.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 25, lettera c), della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che un organismo di gestione collettiva effettua una prestazione di servizi imponibile quando riscuote, distribuisce e paga, in forza di legge, i compensi dovuti ai titolari dei diritti e trattiene su tali importi una commissione di gestione destinata a coprire i costi dell’attività, anche se i compensi riscossi per conto dei titolari non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile resa da questi ultimi agli utilizzatori.

Principio affermato

Il regime IVA della commissione di gestione è autonomo rispetto al regime fiscale dei compensi gestiti: se la commissione remunera un servizio reso dall’organismo ai titolari dei diritti, essa è imponibile, a prescindere dal fatto che il compenso sottostante sia o meno soggetto a IVA.

Come è indicizzato

Materieivadiritto d'autore e diritti connessiorganismi di gestione collettivaprestazioni di servizi imponibilibase imponibile e corrispettivo

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