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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31517/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che la maggiorazione contributiva debba essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994 (quota C o B2) e, conseguentemente, assoggettata all'aliquota annua di rendimento del 2,00%. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per l'ulteriore giudizio e per le spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma relativa alla riliquidazione del trattamento pensionistico di anzianità a carico del Fondo di Previdenza degli Autoferrotranvieri. In particolare la controversia riguardava l'applicazione della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 4 del d.l. n. 501/1995 conv. nella l. n. 11/1996 (accreditamento di contribuzione figurativa pari a 35 anni) e la sua imputazione alla "quota" di pensione: il resistente (Di Vittorio) aveva ottenuto che la maggiorazione fosse imputata alla quota corrispondente all'anzianità maturata alla data del 31.12.1994 (quota A) con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,50%, mentre l'INPS sosteneva che, per principio di imputazione temporale della contribuzione figurativa e per la previsione normativa che colloca l'evento della maggiorazione nel periodo 1.1.1995-31.12.1997, la medesima dovesse essere imputata alla quota successiva al 31.12.1994 (quota C o B2) con applicazione dell'aliquota del 2,00%.

Norme richiamate

  • art. 4, d.l. n. 501/1995 conv. nella l. n. 11/1996

    La maggiorazione contributiva prevista da tale norma consiste nell'accreditamento figurativo di contribuzione; la Corte ha interpretato che, nonostante la norma faccia riferimento all'anzianità "maturata al 31.12.1994", l'effetto contributivo va imputato al periodo cui riguarda l'evento (cessazione/anticipazione della pensione) e quindi alle quote maturate successivamente al 31.12.1994, comportando l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,00%.

  • artt. 3, d.lgs. n. 414/1996

    Richiamato nel motivo di ricorso come normativa rilevante per la determinazione delle quote pensionistiche e delle aliquote di rendimento; la Corte richiama il quadro normativo per confermare il principio di imputazione temporale della contribuzione figurativa.

  • principio generale di diritto contributivo (giurisprudenza consolidata)

    La contribuzione figurativa viene imputata al periodo in cui si colloca l'evento a copertura del quale è posta (es. cessazione del rapporto di lavoro o data di anticipazione della pensione). Applicato al caso, significa che la maggiorazione va assegnata alla quota relativa al periodo post-1.1.1995 se l'evento si colloca tra il 1.1.1995 e il 31.12.1997.

Massime di principio

  • La contribuzione figurativa va imputata al periodo temporale dell'evento che genera il beneficio (es. cessazione del rapporto/anticipazione della pensione), non semplicemente alla data di maturazione indicata nella formulazione letterale della norma.
  • Se l'evento che giustifica l'accredito figurativo si colloca dopo il 31.12.1994 (ad es. tra il 1.1.1995 e il 31.12.1997), la maggiorazione va attribuita alla quota di pensione successiva al 31.12.1994 (quota C o B2) e assoggettata all'aliquota di rendimento prevista per quella quota (2,00%).
  • La lettura letterale della norma che richiama l'anzianità al 31.12.1994 non prevale sul principio generale di imputazione temporale della contribuzione figurativa; occorre valutare la data dell'evento che produce l'accredito.
  • In casi simili è utile verificare la normativa specifica del fondo e le date rilevanti (data di cessazione/anticipazione) e confrontarle con la giurisprudenza consolidata della Cassazione, che tende ad imputare il beneficio alla quota corrispondente al periodo dell'evento.
  • Quando sussista contrasto tra interpretazione della Corte territoriale e orientamento consolidato di legittimità, è probabile l'accoglimento del ricorso di legittimità e il rinvio per nuovo esame conforme al principio stabilito dalla Cassazione.

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