Cassazione Civile, Ordinanza n. 18649/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 nei confronti di una società, recuperando a tassazione costi indicati come "prestazioni di servizio" per consulenze infragruppo rese da altra società del gruppo. Secondo l'Ufficio, la documentazione contrattuale e le fatture non contenevano indicazioni sufficientemente specifiche circa l'oggetto delle prestazioni, la loro valorizzazione e i criteri di quantificazione dei compensi, sicché gli oneri non sarebbero stati adeguatamente provati e motivati. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato, limitandosi però, secondo la ricorrente, a un richiamo meramente descrittivo dei documenti senza confrontarsi con la censura di genericità e senza spiegare perché essi fossero idonei a fondare la deducibilità dei costi. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha quindi dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., assumendo che la motivazione fosse solo apparente; il secondo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la sentenza d'appello non conteneva alcuna reale risposta alle specifiche doglianze dell'Ufficio sulla genericità della documentazione e si limitava a un'elencazione degli atti prodotti, senza un percorso argomentativo idoneo. Ha quindi qualificato la motivazione come solo apparente, insufficiente a soddisfare il minimo costituzionale richiesto, con conseguente nullità della decisione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve essere sorretta da una motivazione effettiva e non solo apparente; una motivazione apodittica o meramente assertiva integra vizio rilevante.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione solo apparente determina nullità della sentenza come vizio processuale deducibile in cassazione.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando il giudice si limiti a richiamare gli elementi documentali senza confrontarsi con le specifiche censure mosse dalla parte e senza esplicitare il ragionamento logico-giuridico seguito.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non richiede una nuova valutazione del merito, ma impone che la sentenza consenta di comprendere perché le contestazioni siano state respinte; in mancanza, la decisione è nulla.
- Quando il motivo di ricorso denuncia un vizio di motivazione apparente e viene accolto, la cassazione della sentenza comporta rinvio al giudice di merito perché riesamini la controversia con adeguata motivazione.
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