Sentenza del 16/11/2021 n. 34548 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia concerneva la determinazione della rendita catastale di un parco eolico: la contribuente, tramite DOCFA del 2016, aveva proposto una nuova rendita escludendo dal computo la struttura dell'aerogeneratore (traliccio/torre, navicella e rotore) ritenendoli fiscalmente non rilevanti ai sensi della L. n. 208/2015 art.1 comma 21. L'Agenzia rettificò la rendita includendo il valore del suolo, del basamento, della cabina e in particolare della torre di sostegno. Commissione tributaria provinciale e regionale avevano rigettato il ricorso ritenendo la torre una costruzione stabile da computare nella rendita, perché con caratteri di stabilita e infissione al suolo e non incidente direttamente sul processo produttivo. In cassazione la contribuente denunciava violazione della L. n. 208/2015 art.1 comma 21 e di altre disposizioni regolamentari e catastali, sostenendo che la torre e le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo devono essere escluse dalla stima diretta della rendita catastale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo fondata la censura: la L. n. 208/2015 art.1 comma 21, applicabile ratione temporis, esclude dalla stima diretta dei fabbricati speciali macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Pertanto le componenti impiantistiche dell'aerogeneratore, ivi compresa la torre di sostegno quando essa svolge funzione impiantistica funzionale alla produzione energetica, non devono concorrere alla determinazione della rendita catastale. La sentenza impugnata è cassata; deciso nel merito, è stato accolto l'originario ricorso della società contribuente. Sono compensate le spese di giudizio.
Norme richiamate
Legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 (Legge di stabilità 2016)
A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Norma applicata dalla Corte per escludere dalla stima diretta le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo (anche se infisse o strutturalmente connesse), limitando la base imponibile ai soli elementi che caratterizzano l'immobile e non il processo produttivo.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies
Norma di interpretazione autentica precedente che aveva incluso, ai fini catastali, le costruzioni stabili connesse al suolo e gli elementi mobili necessari all'attivita' industriale, contribuendo in passato a considerare le parti impiantistiche nel computo della rendita.
Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 244
Disposizione che, prima della L. 208/2015, aveva ricondotto alla necessità di considerare le istruzioni tecniche per la determinazione della rendita degli immobili speciali, contribuendo ad un indirizzo favorevole al computo di elementi impiantistici nella rendita; poi superata dall'intervento del 2015.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2
Regolamento catastale richiamato in tema di costituzione del catasto fabbricati e modalita' di produzione della cartografia; citato per il coordinamento con le regole di censimento e stima, ma non contrasta l'esclusione degli impianti operata dalla L. 208/2015.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4
Norma storica del regime catastale utilizzata dalle Commissioni di merito per argomentare la natura di costruzione della torre; la Corte ha ritenuto che tale interpretazione non possa prevalere sulla specifica esclusione prevista dalla L. 208/2015.
Art. 812 c.c.
Citato nel processo come riferimento civilistico alla natura dei componenti e alla distinzione tra cose mobili e immobili; la Corte ha ritenuto prevalente l'interpretazione fiscale-normativa di esclusione degli impianti funzionali dalla stima catastale.
Massime di principio
- Dall'1 gennaio 2016, per gli immobili speciali e particolari classificati nei gruppi D ed E la stima diretta della rendita catastale include suolo, costruzioni e gli elementi che caratterizzano l'immobile ma esclude macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- La valutazione deve distinguere tra componenti che caratterizzano l'edificio in quanto tale e componenti funzionali al processo produttivo: solo le prime concorrono alla rendita catastale.
- La natura 'infissa' o la connessita' strutturale non sono, di per sé, sufficienti a rendere imponibile una componente se questa rappresenta un impianto funzionale alla produzione.
- In caso di impianti complessi (es. parchi eolici) e di dubbi sulla qualificazione di una parte (torre, navicella, rotore), e' opportuno produrre documentazione tecnica che dimostri la funzione produttiva e la possibile asportabilita' o separabilita' senza compromettere la funzione centrale.
- L'assetto normativo e giurisprudenziale e' variato nel tempo: occorre verificare la decorrenza temporale dell'atto DOCFA o dell'accertamento per applicare la disciplina vigente ratione temporis.
- In controversie analoghe e' utile proporre perizia tecnico-giurata e richiamare la L. 208/2015 per ottenere l'esclusione degli impianti dal valore catastale; viceversa l'Amministrazione tende a valorizzare gli elementi che appaiono stabili e insostituibili.
- La qualificazione catastale (es. categoria D/1) non esclude la possibilita' di escludere dal valore le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo se ricorrono i presupposti della L. 208/2015.
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