Cassazione Penale, Ordinanza n. 33478/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per assoluta genericità del motivo unico dedotto, ritenendo che esso non si confronti con la motivazione della sentenza di appello in tema di responsabilità. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 20 febbraio 2025, ma dal testo emerge un unico motivo di impugnazione formulato in modo del tutto generico. La Corte di cassazione rileva che il ricorso non spiega neppure quali sarebbero gli specifici vizi della motivazione della sentenza impugnata in punto di accertamento della responsabilità, limitandosi a contestazioni apodittiche e prive di concreta critica alla decisione di merito. La Corte afferma invece che la sentenza di appello aveva congruamente motivato sull'affermazione di responsabilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto sia assolutamente generico e non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Chi contesta la sentenza di merito deve indicare puntualmente le ragioni dell'asserito vizio di motivazione, non essendo sufficiente una critica apodittica o meramente assertiva.
- La verifica della Corte di cassazione sulla motivazione impugnata richiede che il ricorso individui concreti passaggi argomentativi illogici, contraddittori o giuridicamente erronei; in mancanza, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente.
Come è indicizzato
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