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Sentenza

Sentenza del 16/07/2019 n. 4328 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Atti recettizi - Notificazione - Principio della scissione soggettiva - Applicazione - Notifica postale o tramite ufficiale giudiziario - Limite.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione agli atti tributari recettizi. Il principio, elaborato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, consente al notificante di considerare perfezionata la notifica, ai fini del rispetto dei termini, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o al servizio postale, quando la procedura dipende da soggetti terzi e da attività non controllabili dal notificante. Tale regola non opera invece quando la notificazione è eseguita direttamente dall'ufficio finanziario tramite propri messi, poiché eventuali ritardi od omissioni sono imputabili direttamente all'Amministrazione.

La decisione

La sentenza ha stabilito che la scissione soggettiva è applicabile alle notificazioni degli atti tributari effettuate mediante ufficiale giudiziario o servizio postale, ma non alle notificazioni eseguite direttamente dai messi dell'ufficio finanziario. In quest'ultimo caso, il momento rilevante resta quello in cui l'atto viene ricevuto dal contribuente, e l'Amministrazione risponde degli eventuali ritardi o omissioni dei propri dipendenti. Dal testo fornito non emerge l'esito concreto del ricorso né una pronuncia espressa di accoglimento o rigetto.

Norme richiamate

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002

    Ha affermato il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione: per il notificante, il termine può essere rispettato con la consegna dell'atto al soggetto incaricato della notifica, mentre per il destinatario la notifica si perfeziona con la ricezione, quando la procedura coinvolge soggetti terzi.

  • Cassazione, sentenza n. 14580 del 2018

    Ha precisato che il principio della scissione soggettiva trova applicazione nelle notificazioni tributarie eseguite tramite ufficiale giudiziario o servizio postale, ma non quando la notifica è effettuata direttamente dai messi dell'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • La scissione soggettiva tutela il notificante solo quando il perfezionamento della notifica dipende da un soggetto terzo, come l'ufficiale giudiziario o il servizio postale.
  • Se la notifica è eseguita direttamente da personale dell'Amministrazione, i ritardi e le omissioni restano a carico dell'ufficio e non possono essere imputati al contribuente.
  • Per verificare la tempestività di un atto tributario occorre distinguere tra la data di consegna dell'atto al soggetto notificatore e la data di ricezione da parte del destinatario.
  • Il principio non sana ogni ritardo della Pubblica Amministrazione: opera soltanto per attività notificatorie esterne alla disponibilità e al controllo diretto dell'ente.
  • In caso di contestazione, è essenziale individuare chi ha materialmente eseguito la notificazione e quali attività siano rimaste sotto il controllo dell'Amministrazione.

Testo integrale

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