Ordinanza n. 97/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, del 25 novembre 2025, n. 302, avente ad oggetto “definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l’acquisto di prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica, di assistenza sanitaria e socio-sanitaria e di assistenza extra – ospedaliera estensiva, ambulatoriale e domiciliare con oneri a carico del S.S.R., erogate dalla rete di assistenza territoriale privata accreditata – Triennio 2025-2027”, nella parte in cui definisce i tetti di spesa per l'annualità 2026 e nella parte in cui dispone di sottoscrivere i contratti sulla base dello schema di contratto di cui all’Allegato A del DCA del 7 gennaio 2020, n, 4; - del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, dell’11 dicembre 2025, n. 316, nella parte in cui, pur rettificando il decreto n. 302 del 2025, ne conferma l’impianto lesivo per l’annualità 2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi incluse le note e le relazioni istruttorie richiamate nel decreto commissariale n. 302 del 2025, nonché tutti gli atti dell’istruttoria eventualmente eseguita sui provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti commissariali che definiscono i tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dalla rete privata accreditata per l'annualità 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli operatori sanitari privati accreditati e un'associazione di categoria hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, i decreti del Commissario ad acta n. 302 del 25 novembre 2025 e n. 316 dell'11 dicembre 2025, contestandone l'impianto relativo alla definizione dei livelli massimi di finanziamento per il 2026 e la previsione di sottoscrizione dei contratti secondo lo schema allegato al decreto n. 4 del 2020. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comprese le relazioni e gli atti istruttori. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà conto della domanda cautelare incidentale e della verifica dei relativi presupposti ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare. Dalla relazione del Dipartimento regionale Salute e Servizi sanitari del 12 febbraio 2026 è emerso che le Aziende Sanitarie Provinciali di Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria non avevano ancora dato attuazione ai rispettivi piani di acquisto per l'annualità considerata. Pertanto, per gli operatori privati attivi in tali ambiti territoriali, la lesione dell'interesse legittimo non era attuale. Quanto all'ambito dell'ASP di Cosenza, Medical Sport Center S.r.l. aveva già ottenuto la misura cautelare richiesta. Inoltre, non risultava che gli altri operatori fossero stati convocati per la sottoscrizione degli accordi contrattuali; una misura cautelare ulteriore sarebbe stata quindi inutile. Non essendo integrati i presupposti per la tutela cautelare, la domanda è stata respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata valutata sulla base dei presupposti previsti per le misure cautelari nel processo amministrativo; il Tribunale li ha ritenuti non integrati, anche per l'assenza di attualità della lesione e per l'inutilità concreta della misura richiesta.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando, al momento della decisione, la lesione dell'interesse legittimo non è attuale perché l'amministrazione non ha ancora dato attuazione agli atti contestati.
- La misura cautelare deve presentare un'utilità concreta e attuale rispetto alla posizione del ricorrente; essa va negata quando l'operatore non è stato ancora convocato per la stipula dell'accordo o del contratto e, quindi, non corre un rischio immediato derivante dall'atto impugnato.
- Quando il ricorrente ha già ottenuto una misura cautelare riferita al medesimo ambito territoriale, non sussiste un'ulteriore esigenza cautelare per reiterare una protezione già accordata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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