Cassazione Penale, Sentenza n. 10017/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del G.i.p. del 22/08/2022 che aveva negato la convalida del fermo eseguito il 19/08/2022 a carico di Kruk, gravemente indiziato di aver aggredito e ferito (poi deceduta) un suo connazionale. Il ricorrente deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, ritenendo che il G.i.p. non abbia adeguatamente valutato gli indici di pericolo di fuga (irregolare soggiorno, assenza di documenti di riconoscimento, mancanza di stabile occupazione) e che il decesso della vittima renda più grave la situazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il G.i.p. avesse compiutamente considerato, al momento del fermo, le circostanze rilevanti e avesse valutato ex ante l'assenza del pericolo di fuga sulla base di elementi concreti (identificazione immediata, permanenza nella dimora, comportamento dell'indagato dopo il fatto). Gli elementi addotti dal Procuratore sono stati giudicati recessivi e la doglianza è stata qualificata come mera revisione di valutazioni di merito adeguatamente motivate; quindi nessuna violazione di legge o contraddittorietà tale da giustificare accoglimento dell'impugnazione.
Norme richiamate
Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016 (Grosso)
Principio secondo il quale, nella convalida del fermo, il pericolo di fuga deve essere valutato ex ante sulla base di elementi concreti e specifici che rendano probabile la sottrazione dell'indagato al procedimento
Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014 (Pasceri)
Ripresa del principio della valutazione prognostica del pericolo di fuga attraverso elementi concreti; criteri di ragionevolezza per l'apprezzamento giudiziale
Sez. 2, n. 30698 del 05/04/2013 (Chitari)
Conferma che l'apprezzamento del pericolo di fuga è discrezionale e sindacabile in Cassazione solo se privo di adeguato sviluppo logico-argomentativo
Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021 (Sylla) e Sez. 2, n. 33531 del 16/06/2021 (Ferrara)
Ulteriori precisazioni sul criterio di insindacabilità in sede di legittimità quando la decisione dimostri uno sviluppo argomentativo coerente e proporzionato delle emergenze procedimentali
Massime di principio
- La valutazione del pericolo di fuga al momento della convalida del fermo è prognostica (ex ante) e deve basarsi su elementi concreti e specifici reperibili al tempo dell'adozione della misura.
- La mera irregolarità del soggiorno, l'assenza di documenti o la mancanza di stabile occupazione non sono automaticamente idonei a dimostrare il pericolo di fuga se esistono elementi contrari (es. immediata identificazione, permanenza nella dimora, comportamento dell'indagato dopo il fatto).
- La qualificazione giuridica del fatto (es. lesioni gravi vs. omicidio) può essere successivamente modificata, ma ciò non altera retroattivamente la legittimità dell'apprezzamento ex ante del pericolo di fuga effettuato al momento del fermo.
- In sede di impugnazione la critica che si limiti a contestare la valutazione di fatto del giudice di merito senza dimostrare violazione di legge o manifesta contraddittorietà motivazionale è destinata a essere respinta.
- Per il pubblico ministero, per ottenere l'annullamento dell'ordinanza di non convalida, è necessario dimostrare che il giudice abbia omesso di considerare elementi decisivi o abbia tenuto un ragionamento illogico o contraddittorio, non solo prospettare argomenti alternativi.
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