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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20680/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'opposizione al decreto penale del 24/07/2023 è stata presentata telematicamente ma inviata a un indirizzo PEC del Tribunale diverso da quello espressamente indicato nel provvedimento direttoriale (invece di gipgup.tribunale.latina@giusitiziacert.it è stata inviata a esecuzionepenale.latina@giusitiziacert.it). Il difensore ha contestato la rigidità formale, sostenendo che l'indirizzo utilizzato era comunque presente nell'elenco DGSIA o nel regolamento dell'ufficio e ha richiamato orientamenti che valutano la tutela dei valori sottesi alle prescrizioni formali e la possibilità di sanare errori quando l'atto è comunque pervenuto all'ufficio. La questione è se la trasmissione a PEC diversa configuri inammissibilità ai sensi della normativa emergenziale e delle relative previsioni sull'impugnazione telematica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile in modo stringente l'art. 24, comma 6-quinquies, del d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. nella legge 176/2020, in particolare la lett. e) che sancisce l'inammissibilità quando l'atto è trasmesso a un indirizzo PEC diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La Corte ha affermato che la sanzione opera anche se l'indirizzo utilizzato è comunque indicato per altro ufficio nel provvedimento direttoriale o nel regolamento d'ufficio; inoltre non è stato dimostrato che l'atto sia stato ricevuto dall'ufficio competente e trasmesso al giudice nei termini (richiamo a Sez. U., Bottari). Pertanto l'opposizione è stata legittimamente dichiarata inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 6-quinquies, d.l. 28/10/2020 n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18/12/2020 n. 176

    contenuto normativo elencante ipotesi di inammissibilità (a-e), tra cui la trasmissione a PEC diversa da quella indicata dal provvedimento direttoriale

    La Corte applica la lett. e) in modo restrittivo: l'impugnazione inviata a PEC diversa da quella indicata per l'ufficio è inammissibile, indipendentemente dal fatto che l'indirizzo utilizzato sia comunque presente per altri uffici nell'elenco direttoriale o nel regolamento.

  • art. 461, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama il termine entro cui l'atto deve pervenire; la Corte osserva che non è stata fornita prova che l'atto sia stato ricevuto dall'ufficio competente e trasmesso al giudice entro il termine previsto.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato dal testo normativo di cui all'art. 24; posto come presidio nell'ambito delle proposizioni di atti telematici (menzione normativa senza specifica interpretazione aggiuntiva nella decisione).

  • art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10/10/2022 n. 150 (richiamato dalla giurisprudenza)

    La Corte richiama l'orientamento che fa riferimento al decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati come fonte esclusiva degli indirizzi PEC validi per le impugnazioni telematiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese del giudizio contro il ricorrente (accertata la soccombenza).

Massime di principio

  • Per le impugnazioni telematiche è necessario inviare l'atto all'indirizzo PEC esattamente indicato nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati per l'ufficio che ha emesso il provvedimento; il mancato invio a quell'indirizzo determina inammissibilità.
  • La presenza di un altro indirizzo PEC del medesimo tribunale nell'elenco o nel regolamento d'ufficio non sostituisce l'indirizzo direttoriale indicato per quell'ufficio: la Corte applica un criterio formale e vincolante.
  • Se l'atto è pervenuto comunque all'ufficio competente e si può provare che è stato trasmesso al giudice entro i termini (ipotesi disciplinata dalle Sezioni Unite, Bottari), l'errore di ufficio può essere superato; in assenza di tale prova, l'inammissibilità è confermata.
  • Per minimizzare il rischio: verificare sempre l'indirizzo PEC indicato nel provvedimento direttoriale/atto che disciplina i depositi, usare la PEC intestata al difensore e firmare digitalmente gli atti; conservare la ricevuta di avvenuta consegna e ogni elemento utile a dimostrare la ricezione tempestiva.
  • La giurisprudenza può contenere orientamenti più flessibili in singoli casi, ma l'indirizzo direttoriale resta la fonte primaria cui attenersi: non affidarsi esclusivamente a elenchi locali o al sito web dell'ufficio quando divergono dal provvedimento del Direttore generale.

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