Cassazione Penale, Sentenza n. 20680/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'opposizione al decreto penale del 24/07/2023 è stata presentata telematicamente ma inviata a un indirizzo PEC del Tribunale diverso da quello espressamente indicato nel provvedimento direttoriale (invece di gipgup.tribunale.latina@giusitiziacert.it è stata inviata a esecuzionepenale.latina@giusitiziacert.it). Il difensore ha contestato la rigidità formale, sostenendo che l'indirizzo utilizzato era comunque presente nell'elenco DGSIA o nel regolamento dell'ufficio e ha richiamato orientamenti che valutano la tutela dei valori sottesi alle prescrizioni formali e la possibilità di sanare errori quando l'atto è comunque pervenuto all'ufficio. La questione è se la trasmissione a PEC diversa configuri inammissibilità ai sensi della normativa emergenziale e delle relative previsioni sull'impugnazione telematica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile in modo stringente l'art. 24, comma 6-quinquies, del d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. nella legge 176/2020, in particolare la lett. e) che sancisce l'inammissibilità quando l'atto è trasmesso a un indirizzo PEC diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La Corte ha affermato che la sanzione opera anche se l'indirizzo utilizzato è comunque indicato per altro ufficio nel provvedimento direttoriale o nel regolamento d'ufficio; inoltre non è stato dimostrato che l'atto sia stato ricevuto dall'ufficio competente e trasmesso al giudice nei termini (richiamo a Sez. U., Bottari). Pertanto l'opposizione è stata legittimamente dichiarata inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 24, comma 6-quinquies, d.l. 28/10/2020 n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18/12/2020 n. 176
contenuto normativo elencante ipotesi di inammissibilità (a-e), tra cui la trasmissione a PEC diversa da quella indicata dal provvedimento direttoriale
La Corte applica la lett. e) in modo restrittivo: l'impugnazione inviata a PEC diversa da quella indicata per l'ufficio è inammissibile, indipendentemente dal fatto che l'indirizzo utilizzato sia comunque presente per altri uffici nell'elenco direttoriale o nel regolamento.
art. 461, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama il termine entro cui l'atto deve pervenire; la Corte osserva che non è stata fornita prova che l'atto sia stato ricevuto dall'ufficio competente e trasmesso al giudice entro il termine previsto.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato dal testo normativo di cui all'art. 24; posto come presidio nell'ambito delle proposizioni di atti telematici (menzione normativa senza specifica interpretazione aggiuntiva nella decisione).
art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10/10/2022 n. 150 (richiamato dalla giurisprudenza)
La Corte richiama l'orientamento che fa riferimento al decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati come fonte esclusiva degli indirizzi PEC validi per le impugnazioni telematiche.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese del giudizio contro il ricorrente (accertata la soccombenza).
Massime di principio
- Per le impugnazioni telematiche è necessario inviare l'atto all'indirizzo PEC esattamente indicato nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati per l'ufficio che ha emesso il provvedimento; il mancato invio a quell'indirizzo determina inammissibilità.
- La presenza di un altro indirizzo PEC del medesimo tribunale nell'elenco o nel regolamento d'ufficio non sostituisce l'indirizzo direttoriale indicato per quell'ufficio: la Corte applica un criterio formale e vincolante.
- Se l'atto è pervenuto comunque all'ufficio competente e si può provare che è stato trasmesso al giudice entro i termini (ipotesi disciplinata dalle Sezioni Unite, Bottari), l'errore di ufficio può essere superato; in assenza di tale prova, l'inammissibilità è confermata.
- Per minimizzare il rischio: verificare sempre l'indirizzo PEC indicato nel provvedimento direttoriale/atto che disciplina i depositi, usare la PEC intestata al difensore e firmare digitalmente gli atti; conservare la ricevuta di avvenuta consegna e ogni elemento utile a dimostrare la ricezione tempestiva.
- La giurisprudenza può contenere orientamenti più flessibili in singoli casi, ma l'indirizzo direttoriale resta la fonte primaria cui attenersi: non affidarsi esclusivamente a elenchi locali o al sito web dell'ufficio quando divergono dal provvedimento del Direttore generale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20567/2024 del 24/05/2024
- Sentenza penale · 24 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20571/2024 del 24/05/2024
- Sentenza penale · 24 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20573/2024 del 24/05/2024
- Sentenza penale · 24 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20575/2024 del 24/05/2024
- Sentenza penale · 24 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20576/2024 del 24/05/2024
- Sentenza penale · 24 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20577/2024 del 24/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →