Cassazione Penale, Sentenza n. 12018/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata relativa al periodo di custodia cautelare 15/9/2015-15/9/2019. Il ricorrente denunciava mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., sostenendo che il Tribunale aveva valorizzato due infrazioni disciplinari e la condotta negativa senza considerare e spiegare l'insufficienza degli elementi positivi prodotti dalla difesa nei semestri non sanzionati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva fatto integrare dal provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Avellino il quadro disciplinare (ritrovamento di un micro cellulare con SIM, rifiuto di svolgere mansione assegnata, richiami e difficoltà di adattamento) e aveva valutato complessivamente negativa la partecipazione al trattamento rieducativo, anche per i semestri non sanzionati, in mancanza di specifici elementi positivi idonei a ribaltare il giudizio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 54 Ordinamento Penitenziario
Individua il semestre di pena come riferimento temporale per valutare la condotta del detenuto ai fini della liberazione anticipata; la valutazione semestrale va integrata con un giudizio complessivo sulla personalità e partecipazione al trattamento.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione relativo a motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria delle decisioni di merito.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione.
art. 13 Ordinamento Penitenziario
Principi relativi alla personalità del detenuto e al trattamento rieducativo, utilizzati per interpretare la valutazione complessiva della disponibilità al trattamento.
Cass. Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019 (Rv. 277497)
Giurisprudenza che afferma come i rapporti disciplinari debbano essere valutati concretamente e comparati con ogni altro elemento positivo; una singola infrazione non annulla automaticamente comportamenti positivi tenuti con continuità.
Cass. Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011 (Rv. 250311)
Conferma i criteri di valutazione comparativa tra infrazioni disciplinari e comportamenti positivi nella valutazione per la liberazione anticipata.
Cass. Sez. 1, n. 2602 del 2013 (Rv. 254249)
Ulteriore richiamo ai principi di valutazione concreta dei rapporti disciplinari nel quadro della liberazione anticipata.
Cass. n. 6615 del 1997
Pronuncia che ricorda la non rigidità della valutazione semestrale ma richiede che, se si intendono valorizzare semestri positivi contigui a periodi negativi, il giudice esprima motivazione analitica; tuttavia la Corte ha ritenuto la fattispecie richiamata non pertinente al caso concreto.
Massime di principio
- Le infrazioni disciplinari rilevanti (es. possesso di telefono, rifiuto di svolgere mansioni, richiami ripetuti) possono incidere negativamente sulla concedibilità della liberazione anticipata e devono essere valutate concretamente nel loro impatto sulla partecipazione al trattamento rieducativo.
- La 'semestralizzazione' della valutazione non è rigida: semestri negativi possono influire sui semestri contigui, ma se si vuole concedere il beneficio per periodi positivi il giudice deve motivare analiticamente perché i fatti positivi prevalgono sulle criticità pregresse.
- Spetta al difensore indicare e documentare con precisione gli elementi positivi (comportamenti, attività svolte, tacitazioni disciplinari significative) da contrapporre alle infrazioni; deduzioni generiche sulla mancanza di considerazione dei fatti non sono sufficienti in cassazione.
- La valutazione del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza è apprezzamento di merito gravato da ampio sindacato limitato in Cassazione: la Corte verifica la coerenza logica e giuridica della motivazione più che il merito sostanziale.
- In casi simili, per aumentare le possibilità di successo è utile produrre elementi concreti e documentati di ravvedimento e partecipazione al trattamento (attività lavorative effettivamente svolte, relazioni positive, assenza di sanzioni ripetute) e chiedere al giudice motivazione specifica se si chiede di superare l'effetto di semestri negativi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11985/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11987/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11991/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11992/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11997/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11999/2022 del 01/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →