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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47037/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che gli aveva applicato la misura cautelare non custodiale dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati di concorso e traffico di stupefacenti (art. 81 cpv e 110 c.p.; art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990). Proponeva due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dei gravi indizi, sostenendo che le intercettazioni erano mera "parlata" relative a un unico episodio del 2019 e dunque prive di attualità; (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, denunciando l'omessa indicazione del pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato e contestando la proporzionalità della misura rispetto alla sua attività imprenditoriale che richiede spostamenti continui.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame, che aveva effettuato un esame autonomo e complessivo del materiale indiziario (più conversazioni intercettate) e aveva ricostruito scambi continuativi di denaro e hashish tra più soggetti, incluso il ricorrente. La Corte ha osservato che l'apprezzamento probatorio delle intercettazioni è questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità se non per manifesta illogicità, e che il Tribunale ha adeguatamente motivato l'attualità del pericolo richiedendo una valutazione prognostica della possibilità di reiterazione (tenendo conto delle modalità, della personalità e del contesto). Ha inoltre considerato congrua la scelta della misura non custodiale e ha rilevato che eventuali questioni di incompatibilità con l'attività lavorativa non erano state dedotte come specifico vizio davanti al Tribunale. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p. (comma finale) e art. 110 c.p.

    art. 81 cpv e 110 cod. pen.

    Norme penali richiamate per configurare il concorso di persone nel reato e il relativo trattamento sanzionatorio; impiegate per definire il titolo di reato attribuito al ricorrente.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma del testo unico sugli stupefacenti che disciplina i delitti relativi al traffico di sostanze stupefacenti; è il riferimento di legge per l'imputazione di cessione/traffico di hashish.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che richiede l'attualità del pericolo per l'applicazione delle misure cautelari meno afflittive; la Corte ricorda l'interpretazione consolidata secondo cui l'attualità è valutazione prognostica, non equiparabile all'imminenza di specifiche occasioni di reato.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; è applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende: autorizza un versamento equitativo salvo che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità (massime richiamate)

    Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 (Gregoli); Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022 (Gizzi)

    Precedenti utilizzati per precisare: (i) la limitata sindacabilità in Cassazione delle valutazioni probatorie sulle intercettazioni (salvo manifesta illogicità); (ii) il principio che l'attualità del pericolo è valutazione prognostica che richiede considerazione di modalità, personalità e contesto socio-ambientale.

Massime di principio

  • Intercettazioni definite "parlata" possono comunque integrare gravi indizi se risultano molteplici, coerenti e inserite in un quadro investigativo complessivo: la valutazione è di fatto e difficilmente sindacabile in Cassazione se non per manifesta illogicità.
  • Il requisito di "attualità" del pericolo cautelare non impone l'esistenza di un'occasione imminente di reato, ma richiede una valutazione prognostica della possibilità di reiterazione basata su modalità, personalità e contesto; tale valutazione deve essere più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dall'evento.
  • La scelta e la proporzionalità della misura cautelare non custodiale devono essere motivate dal giudice di merito; contestazioni tardive o non sollevate specificamente in sede di merito saranno inammissibili in sede di legittimità.
  • Le doglianze che attengono esclusivamente alla valutazione probatoria dei fatti (es.: interpretazione delle conversazioni intercettate) sono ostacolate in sede di legittimità, salvo evidente illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare l'onere delle spese e, in casi ritenuti non colpevoli ma inammissibili, l'imposizione di somme equitative alla Cassa delle Ammende.

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