Cassazione Penale, Ordinanza n. 36771/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata nella parte non favorevole all'imputato e ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado: aveva assolto l'imputato dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e aveva rideterminato la pena per l'altro addebito. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione alla condanna per il reato di sostituzione di persona, sostenendo che la condotta fosse inidonea a integrare il reato. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente reiterativa di argomenti già esaminati dalla Corte territoriale, che aveva valorizzato la spendita di un nome diverso da quello reale e l'esibizione di un certificato, elementi ritenuti idonei a trarre in errore l'interlocutore sulle reali generalità dell'imputato.
Norme richiamate
art. 494 c.p.
Il reato di sostituzione di persona risulta integrato quando la condotta di spendita di un nome diverso da quello reale, accompagnata da un mezzo fraudolento come l'esibizione di un certificato, è idonea a indurre in errore l'interlocutore sulle reali generalità dell'agente.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, censure già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- Ai fini della sostituzione di persona, è sufficiente una condotta fraudolenta idonea a indurre in errore l'interlocutore sulle reali generalità dell'agente; l'idoneità va valutata in concreto, anche alla luce dell'esibizione di documenti che corroborino l'identità fittizia assunta.
- La spendita di un nome diverso da quello reale, se accompagnata da un documento che rafforzi l'errore sulla identità, integra un mezzo fraudolento idoneo alla consumazione del reato di sostituzione di persona.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti fissati dalla legge.
Come è indicizzato
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