Cassazione Civile, Ordinanza n. 20236/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014 emesso da Roma Capitale su due unità immobiliari: una in Via di Porta Maggiore, adibita a casa per ferie, e una in Via del Castello, sede di un istituto scolastico. I giudici di merito hanno negato l’esenzione IMU ritenendo che la casa per ferie svolgesse attività commerciale, anche in base ai prezzi praticati e alla pubblicità su siti web, e che per la scuola mancasse la prova dei requisiti richiesti per l’esenzione delle attività didattiche non commerciali; hanno inoltre rilevato la mancata presentazione della dichiarazione prevista per l’uso promiscuo dell’immobile e hanno confermato le sanzioni per infedele dichiarazione. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione della disciplina sulle scuole paritarie, sostenendo che il riconoscimento di parità implicasse già il possesso dei requisiti richiesti per l’esenzione; 2) omesso esame di documenti decisivi, in particolare il decreto di riconoscimento e quello di conferma della parità della scuola; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c., perché la dichiarazione IMU sarebbe stata in realtà presentata e l’avviso contestava una dichiarazione infedele, non un’omissione; 4) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e sulla loro disapplicazione, assumendo un’obiettiva incertezza normativa derivante da contrasti giurisprudenziali e dalla novità della disciplina.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato, in via prioritaria, il terzo motivo, osservando che la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: l’esenzione per immobile a uso misto richiede una specifica dichiarazione dell’uso non commerciale, e nel caso concreto mancava la dichiarazione prescritta per la ripartizione proporzionale dell’agevolazione. Da tale rigetto ha dichiarato assorbiti i primi due motivi, ritenendo comunque che la disciplina applicabile subordinasse l’esenzione alla dimostrazione concreta dello svolgimento di attività non commerciale e alla corretta dichiarazione dell’uso promiscuo. Ha poi respinto anche il quarto motivo, escludendo l’obiettiva incertezza normativa, poiché la sanzione era stata irrogata per infedele dichiarazione e non per omessa dichiarazione, e la normativa, dal 2012 in poi, era chiara nel subordinare l’esenzione allo svolgimento di attività con modalità non commerciali. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l. 10 marzo 2000, n. 62, art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Richiamata dalla ricorrente per sostenere che il riconoscimento di scuola paritaria presuppone requisiti coincidenti con quelli richiesti per l’esenzione fiscale.
d.m. 19 novembre 2012, n. 200, art. 4
Individua i requisiti generali e di settore per qualificare come non commerciali le attività rilevanti ai fini dell’esenzione IMU.
artt. 112 e 115 c.p.c.
Censurati per asserita ultrapetizione o erronea valutazione del materiale istruttorio; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza sul punto della dichiarazione.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7
Norma base dell’esenzione per gli immobili destinati ad attività istituzionali, applicabile solo se l’attività è svolta con modalità non commerciali.
d.m. 26 giugno 2014, art. 5
Regola la dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e per gli immobili a utilizzazione mista; la mancata corretta dichiarazione impedisce la fruizione proporzionale dell’esenzione.
d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis
Ha introdotto la limitazione dell’esenzione alle attività svolte con modalità non commerciali e la disciplina dell’uso promiscuo con dichiarazione.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 12-ter
Ha mantenuto ferme le dichiarazioni ICI compatibili ai fini IMU.
d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 41
Richiamato in relazione alla dichiarazione catastale e all’autonomia funzionale e reddituale delle porzioni di immobile.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Richiamato dalla ricorrente in tema di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2
Invocato per l’esclusione della responsabilità sanzionatoria in caso di obiettiva incertezza normativa.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14, comma 2
Base normativa della sanzione per infedele dichiarazione in materia di imposta immobiliare.
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, commi 6, 7 e 8
Rinvia alla disciplina ICI per le esenzioni IMU e per le sanzioni, mantenendo ferme le dichiarazioni compatibili.
art. 107 TFUE
Richiamato per il profilo degli aiuti di Stato, a sostegno della lettura restrittiva dell’esenzione per enti non commerciali.
Massime di principio
- L’esenzione IMU per gli enti non commerciali spetta solo se l’attività rientrante tra quelle agevolabili è svolta in concreto con modalità non commerciali; il mero titolo soggettivo dell’ente o il tipo astratto di attività non sono sufficienti.
- Quando l’immobile ha utilizzazione mista, l’esenzione può operare solo per la porzione effettivamente destinata ad attività non commerciale, oppure in proporzione alla sua utilizzazione non commerciale, ma ciò richiede una specifica dichiarazione del contribuente conforme alla disciplina regolamentare.
- In tema di immobili a uso promiscuo, la dichiarazione richiesta dalla normativa non è un adempimento meramente formale, ma un onere informativo essenziale per individuare la quota agevolata e, ove necessario, per sostituire l’assenza di autonoma individuazione catastale della porzione esente.
- Il riconoscimento di parità scolastica non esonera automaticamente dal verificare i requisiti fiscali per l’esenzione IMU, perché la disciplina tributaria impone la verifica concreta delle condizioni normative previste per l’attività non commerciale.
- La sanzione per infedele dichiarazione si distingue dall’omessa dichiarazione: se il contribuente indica un immobile come esente senza che ricorrano i presupposti, la violazione attiene alla non veridicità dei dati dichiarati e non alla mera omissione.
- L’obiettiva incertezza normativa, idonea a escludere la responsabilità sanzionatoria tributaria, richiede un quadro normativo realmente equivoco o contrasti interpretativi rilevanti tali da rendere non ragionevolmente esigibile una soluzione univoca; non basta la semplice difficoltà applicativa del caso concreto.
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