Ordinanza n. 2571/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità e ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. V, che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa agricola ha impugnato in appello l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva negato la sospensione del diniego di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità. La difesa dell’appellante era incentrata sull’inattendibilità e sulla non esecutività del verbale unico di accertamento del 18 febbraio 2025, relativo a illeciti amministrativi contestati ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 66/2003 e dell’art. 39, commi 1, 2 e 7, d.l. n. 112/2008. Non era tuttavia contestato che l’impresa fosse stata destinataria del verbale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare e confermato, in sostanza, la reiezione cautelare pronunciata dal TAR. Ha ritenuto decisivo che l’impresa fosse stata destinataria del verbale di accertamento, circostanza sufficiente a confermare l’assenza di uno dei presupposti necessari per l’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), d.l. n. 91/2014. Tale disposizione considera ostativa la circostanza che l’interessata sia stata destinataria, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, anche non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, obblighi fiscali e tributari, nonché di contravvenzioni e sanzioni amministrative, anche non definitive, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 6, comma 1, lett. b), d.l. n. 91/2014
non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse nonché di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
La mera circostanza di essere destinatari delle sanzioni o degli atti sanzionatori indicati dalla norma, anche se non definitivi, costituisce presupposto ostativo all’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 66/2003
Indicato quale riferimento normativo degli illeciti amministrativi contestati all’impresa.
art. 39, commi 1, 2 e 7, d.l. n. 112/2008
Indicato quale riferimento normativo degli illeciti amministrativi contestati all’impresa.
Massime di principio
- Ai fini dell’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, è ostativa la circostanza che l’impresa sia stata destinataria, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative o di contravvenzioni e sanzioni amministrative nelle materie indicate dall’art. 6, comma 1, lett. b), d.l. n. 91/2014, anche quando tali sanzioni non siano definitive.
- Il diniego di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità può fondarsi sulla qualità di destinatario dell’atto sanzionatorio; la contestazione dell’inattendibilità o della non esecutività del verbale non supera, in sede cautelare, l’accertamento dell’esistenza della contestazione e della riconducibilità della stessa alle violazioni normativamente rilevanti.
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