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Sentenza

Sentenza del 11/06/2019 n. 2475 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva richiesto un rimborso IVA di euro 1.244.315,00 nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo prevista dall'art. 73, terzo comma, D.P.R. 633/1972 e dal D.M. 13 dicembre 1979. Dopo aver rimborsato euro 700.000,00, l'Agenzia aveva sospeso il pagamento dei residui euro 544.315,00 richiamando la pendenza di contenziosi tributari a carico delle società controllate italiane. La contribuente contestava la legittimità della sospensione, sostenendo che i contenziosi riguardassero soggetti diversi, che mancassero i presupposti normativi, che l'atto fosse insufficientemente motivato e che non esistesse una sua obbligazione solidale rispetto ai debiti delle controllate.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento del provvedimento di sospensione. Ha ritenuto formato il giudicato interno sull'inapplicabilità dell'art. 38-bis D.P.R. 633/1972, poiché l'Agenzia non aveva contestato specificamente tale capo della sentenza. Inoltre, il provvedimento indicava erroneamente l'art. 38-bis quale fondamento normativo e non richiamava correttamente l'eventuale applicazione dell'art. 23 D.Lgs. 472/1997, risultando quindi carente nei presupposti giuridici e nella motivazione. La capogruppo non era destinataria degli avvisi di accertamento, i contenziosi riguardavano IRES e IRAP e non IVA, e non era stata dimostrata una responsabilità solidale idonea a giustificare la sospensione del rimborso. È stata respinta, invece, la richiesta della contribuente di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. L'Agenzia è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 6.612,50 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 73, terzo comma, D.P.R. 633/1972

    Disciplina la liquidazione IVA di gruppo, nell'ambito della quale la capogruppo può gestire le eccedenze IVA delle società partecipanti e chiedere il relativo rimborso.

  • D.M. 13 dicembre 1979

    Regola le modalità della liquidazione IVA di gruppo. Nel caso concreto, l'art. 6 non è stato ritenuto applicabile per fondare una solidarietà relativa a contenziosi riguardanti IRES e IRAP.

  • Art. 38-bis D.P.R. 633/1972

    Consente la sospensione o il controllo del rimborso IVA in specifiche ipotesi previste dalla legge, tra cui quelle collegate a contestazioni di frodi fiscali nei confronti del richiedente. La norma non è stata ritenuta applicabile perché la capogruppo non era destinataria degli accertamenti e l'Agenzia non aveva adeguatamente impugnato questo capo della sentenza.

  • Art. 23 D.Lgs. 472/1997

    Può consentire la sospensione del rimborso in presenza di obbligazioni tributarie rilevanti e di una responsabilità solidale del soggetto interessato. Nel caso concreto, non è stata dimostrata una coobbligazione della capogruppo per i debiti delle controllate.

  • Art. 7 L. 212/2000

    Impone agli atti dell'Amministrazione finanziaria una motivazione chiara, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione. Il richiamo a presupposti normativi errati ha comportato l'illegittimità della sospensione.

  • Art. 3 L. 241/1990

    Stabilisce l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi; tale obbligo si applica anche agli atti dell'Amministrazione finanziaria tramite il richiamo contenuto nell'art. 7 dello Statuto del contribuente.

  • Art. 96 c.p.c.

    Prevede la responsabilità aggravata per lite temeraria. La richiesta è stata respinta perché la presenza di contenziosi fiscali delle controllate escludeva, secondo il Collegio, la malafede o la colpa grave dell'Agenzia.

Massime di principio

  • La sospensione di un rimborso fiscale deve poggiare su una base normativa corretta e deve indicare in modo specifico i fatti e le ragioni giuridiche che la giustificano; un richiamo normativo errato può determinare l'illegittimità dell'atto.
  • I debiti o i contenziosi tributari di società controllate non possono essere automaticamente utilizzati per sospendere un rimborso spettante alla capogruppo, se non è dimostrata una specifica responsabilità solidale prevista dalla legge.
  • Nella liquidazione IVA di gruppo occorre distinguere la gestione unitaria delle eccedenze IVA dalla responsabilità per tributi diversi, come IRES e IRAP, o per obbligazioni riferibili esclusivamente alle controllate.
  • Se una sentenza contiene più autonome motivazioni e l'appellante non censura specificamente una di esse, la statuizione non impugnata può formare giudicato interno e non essere più rimessa in discussione.
  • La presenza di contenziosi fiscali all'interno del gruppo può giustificare verifiche dell'Amministrazione, ma non basta da sola a legittimare la sospensione del rimborso di un soggetto diverso e non direttamente coinvolto.
  • La richiesta di risarcimento per lite temeraria richiede elementi concreti di malafede o colpa grave; il semplice rigetto dell'appello dell'Amministrazione non è sufficiente.

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