Sentenza n. 5342/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, - del provvedimento RAS AOO 05-01-00 prot. uscita n. 15941 del 30.05.2025 assunto dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente di improcedibilità e archiviazione istanza “parco eolico composto da sei aerogeneratori in comune di Bessude località Sa Silva per una potenza complessiva di 30 MW con connessione tramite linea in cavidotto da realizzarsi presso sottostazione in comune di Ittiri” Proponente IVPC POWER 8 S.p.A. Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (PAUR) L.R: n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021 - N. Reg 01/23”; - del provvedimento RAS AOO 05-01 - 00 prot. uscita n. 5737 del 21.02.025 di preavviso di improcedibilità ex art. 10 bis L. 241/90 smi della istanza avente ad oggetto “parco eolico composto da sei aerogeneratori in comune di Bessude località Sa Silva per una potenza complessiva di 30 MW con connessione tramite linea in cavidotto da realizzarsi presso sottostazione in comune di Ittiri” Proponente IVPC POWER 8 S.p.A. Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (PAUR) L.R: n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021 - N. Reg 01/23”, - per quanto ancora di interesse, del provvedimento RAS AOO 05-01 -00 prot Uscita n. 27164 del 10.09.2024 assunto dalla Regione Autonoma della Sardegna di sospensione del procedimento avente ad oggetto “ parco eolico composto da sei aerogeneratori in comune di Bessude località Sa Silva per una potenza complessiva di 30 MW con connessione tramite linea in cavidotto da realizzarsi presso sottostazione in comune di Ittiri” Proponente IVPC POWER 8 S.p.A. Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (PAUR) L.R: n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021 - N. Reg 01/23”; - della Nota Direzione Generale Ambiente prot DGA n. 26528 del 03.09.2024 con indicazioni al settore competente di applicazione della LR 5/2024 ai procedimenti in materia di valutazione ambientale da avviare o in corso di istruttoria; - per quanto di interesse, dei verbali conferenza dei servizi avviata in data 27.09.2023; - per quanto d'interesse della nota prot 32452 del 2.11.2023 di richiesta integrazioni documentali successiva alla conferenza di servizi istruttoria del 27.09.2023; - per quanto di interesse della nota DGA n. 37914 con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato il riavvio del procedimento Paur “parco eolico composto da sei aerogeneratori in comune di Bessude località Sa Silva per una potenza complessiva di 30 MW con connessione tramite linea in cavidotto da realizzarsi presso sottostazione in comune di Ittiri” Proponente IVPC POWER 8 S.p.A”; - nonché di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e richiamato dagli atti innanzi elencati quand'anche non conosciuto e quindi anche: - della Nota Direzione Generale Ambiente prot DGA n. 26528 del 03.09.2024 con indicazioni al settore competente di applicazione della LR 5/2024 ai procedimenti in materia di valutazione ambientale da avviare o in corso di istruttoria; - per quanto d'interesse della nota prot 32452 del 2.11.2023 di richiesta integrazioni documentali successiva alla conferenza di servizi istruttoria del 27.09.2023 e, quindi, degli atti /provvedimenti degli Enti partecipanti che detta richiesta determinavano, e quindi: - della nota prot. n. 28206 del 27.04.2023 (prot. DGA n. 13091 di pari data) della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari e quindi della nota prot. n. 13538 del 27/02/2023 Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali; - della comunicazione inviata a mezzo PEC del 11.08.2023 (prot. DGA n. 24616 del 21.08.2023); - della nota prot. n. 35010 del 26.09.2023 (prot. DGA n. 28203 di pari data) dell'Agenzia Regionale pe la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - ARPAS; - della nota prot. n. 14417 del 03.10.2023 (prot. D.G.A. n. 28947 di pari data) della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro; - nonché della Nota MIC n. 2489 del 17.02.2023 (citata dal prov 28947 del 3.10.2023); - per quanto di interesse della nota DGA n. 37914 con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato il riavvio del procedimento Paur “parco eolico composto da sei aerogeneratori in comune di Bessude località Sa Silva per una potenza complessiva di 30 MW con connessione tramite linea in cavidotto da realizzarsi presso sottostazione in comune di Ittiri” Proponente IVPC POWER 8 S.p.A; - della Delib.G.R. n. 11/75 del 2021 - N. Reg. 01/23. - Della nota prot. D.G.A. n. 26528 del 03.09.2024, Direzione Generale dell'Ambiente con la quale sono state date indicazioni al Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali e circa l'applicazione della suddetta L.R. 03 luglio 2024, n. 5 (pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 luglio 2024, n. 35; - per quanto d'interesse della Delib. G. R. n. 59/90 del 27.11.2020 “Individuazione delle aree non idonee all' installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili” e quindi dell'allegato b e, per quanto di interesse, dell'allegato e recante la “Indicazioni per la realizzazione di impianti eolici in Sardegna”; e di ogni atto a questi presupposto, connesso e conseguente; -nonché, - del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili” adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, per quanto possa occorrere, l'Intesa, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili” resa in sede di Conferenza unificata ex art. 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 giugno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di improcedibilità e archiviazione dell’istanza PAUR relativa a un impianto eolico, fondato sull’inidoneità dell’area ai sensi della l.r. Sardegna n. 20/2024, nonché gli atti presupposti e il d.m. 21 giugno 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva presentato nel novembre 2022 un’istanza per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale relativo alla realizzazione di un parco eolico di sei aerogeneratori, per complessivi 30 MW, con opere di connessione. Dopo la conferenza di servizi istruttoria del 27 settembre 2023 e la richiesta di integrazioni documentali, il procedimento era stato sospeso dalla Regione in applicazione della l.r. Sardegna n. 5/2024, che prevedeva una moratoria generalizzata per gli impianti da fonti rinnovabili. Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale legge e la sua abrogazione, la Regione aveva riavviato il procedimento, comunicando il preavviso di improcedibilità ex art. 10-bis l. 241/1990 e, quindi, adottando il provvedimento di improcedibilità e archiviazione dell’istanza, ritenendo l’impianto di grande taglia e localizzato in area non idonea ai sensi della l.r. n. 20/2024. La ricorrente ha dedotto: violazione delle linee guida statali e regionali sui procedimenti autorizzativi e dei termini di conclusione; illegittima archiviazione anziché esame nel merito dell’istanza; incostituzionalità della l.r. n. 20/2024, nella parte in cui imponeva un divieto assoluto per gli impianti localizzati in aree non idonee e applicava tale divieto anche ai procedimenti già in corso; difetto di istruttoria e di motivazione sulla concreta incompatibilità del progetto; illegittimità del d.m. 21 giugno 2024, anche per violazione della legge delega e del d.lgs. n. 199/2021; lesione del legittimo affidamento e della libertà di iniziativa economica; nonché assentibilità del progetto sin dalla presentazione della domanda. La ricorrente ha inoltre impugnato il precedente provvedimento regionale di sospensione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l’impugnazione dell’art. 7, comma 2, del d.m. 21 giugno 2024, poiché tale disposizione era già stata annullata da precedenti sentenze della stessa Sezione. Ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del provvedimento regionale di sospensione del 10 settembre 2024, perché non tempestivamente impugnato e comunque superato dalla successiva riattivazione del procedimento, rispetto alla quale la ricorrente aveva sostanzialmente prestato acquiescenza. Nel merito ha accolto il ricorso sulla base della censura assorbente relativa all’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024, disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184/2025. Tale norma aveva previsto che il divieto di realizzazione degli impianti ubicati in aree non idonee operasse anche per i procedimenti autorizzativi e di valutazione ambientale in corso, impedendo automaticamente la prosecuzione delle istanze incompatibili con la nuova disciplina. Il TAR ha rilevato che l’inidoneità di un’area non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di installazione degli impianti da fonti rinnovabili. La Regione deve invece procedere a una valutazione concreta e caso per caso della compatibilità del progetto con le caratteristiche urbanistiche, paesaggistiche, idrogeologiche e ambientali dell’area, senza automatismi derivanti dalla classificazione legislativa dell’area come non idonea. Sono stati pertanto annullati gli atti impugnati, con obbligo della Regione Sardegna di riavviare il procedimento e concluderlo entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della controversia e per i mutamenti normativi e giurisprudenziali intervenuti.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La Regione ha utilizzato il preavviso di improcedibilità nell’ambito del procedimento PAUR; il provvedimento finale è stato tuttavia annullato perché fondato sull’automatica applicazione della disciplina regionale sulle aree non idonee.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
L’impugnazione della disposizione ministeriale è stata dichiarata improcedibile perché la disposizione era stata già annullata in precedenti giudizi.
art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024
“È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11. Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l’attuazione.”
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale e non può fondare un divieto assoluto e automatico per i progetti localizzati in aree non idonee, né impedire in via generalizzata la prosecuzione dei procedimenti già in corso.
art. 20 d.lgs. 199/2021
La disciplina statale consente l’individuazione regionale delle aree idonee e non idonee, ma l’inidoneità non può essere trasformata in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti FER.
art. 117, commi 1 e 3, Cost.
La disciplina regionale sulle aree non idonee è stata ritenuta incompatibile con i principi europei di massima diffusione delle energie rinnovabili e con i principi fondamentali statali in materia di energia.
art. 7, comma 2, lett. c, d.m. 21 giugno 2024
La disposizione ministeriale era già stata annullata da precedenti sentenze del TAR Lazio; per tale ragione la relativa impugnazione è divenuta improcedibile.
paragrafi 13 e 14 d.m. 10 settembre 2010
La ricorrente ha invocato le regole sui tempi e sull’avvio dei procedimenti per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma il TAR ha deciso la controversia sulla censura assorbente relativa all’illegittimità costituzionale della disciplina regionale.
Massime di principio
- La classificazione legislativa di un’area come non idonea alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non può tradursi in un divieto assoluto, automatico e aprioristico di realizzazione dell’impianto.
- Anche quando un’area sia individuata come non idonea, l’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e caso per caso della compatibilità del progetto con le caratteristiche urbanistiche, paesaggistiche, idrogeologiche e ambientali dell’area.
- Una disciplina regionale sopravvenuta non può imporre automaticamente l’archiviazione delle procedure autorizzative e di valutazione ambientale già in corso mediante un divieto generalizzato fondato sulla sola localizzazione del progetto in un’area dichiarata non idonea.
- L’impugnazione di una disposizione già annullata in altro giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il provvedimento di sospensione del procedimento deve essere impugnato tempestivamente; la successiva riattivazione del procedimento può rendere l’impugnazione del precedente atto non più utile e determinarne l’inammissibilità, anche in presenza di una sostanziale accettazione dello sviluppo procedimentale successivo.
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