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Sentenza

Sentenza n. 1718/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 435/2025 del Tribunale di Siracusa - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di complessivi € 1.000,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero all’accredito dell’importo oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 7 maggio 2025; era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 669/1996. Nonostante la rituale intimazione, il Ministero non si è costituito e non ha dimostrato di avere eseguito il giudicato. La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme dovute, oltre rivalutazione e interessi.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, accertando la sussistenza di tutti i presupposti: formazione del giudicato, rituale notificazione del titolo, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e mancata prova dell’adempimento da parte dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero la cui attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La richiesta di rivalutazione monetaria è stata respinta: la sorte capitale è già assistita dagli interessi legali riconosciuti nel giudicato e non è stata provata l’esistenza di un maggior danno. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in € 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’Amministrazione inadempiente; accertata l’inerzia, il giudice ordina l’adempimento e può nominare un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e legittima l’adozione dell’ordine di esecuzione del giudicato e delle misure sostitutive necessarie.

  • art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce presupposto per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l’Amministrazione non dimostri di aver adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • L’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale grava sull’Amministrazione intimata; in mancanza di tale prova, l’inerzia giustifica l’adozione delle misure di ottemperanza.
  • La rivalutazione monetaria di una somma dovuta in esecuzione del giudicato non spetta automaticamente quando il titolo abbia già riconosciuto gli interessi legali: occorre provare uno specifico maggior danno non compensato da tali interessi.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’Amministrazione inottemperante, l’attività commissariale può essere ritenuta compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza riconoscimento di un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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