Cassazione Penale, Sentenza n. 20782/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per rescissione del giudicato ai sensi dell'art.629bis cod.proc.pen.: il ricorrente contestava di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo che ha portato alla condanna emessa il 03/02/2020 (sentenza irrevocabile 23/05/2020) per il reato di cui all'art.590bis cod.pen., sostenendo di essere rientrato in Romania dopo aver dichiarato domicilio e nominato un difensore di fiducia e dunque di non essersi potuto rendere conto della pendenza del giudizio; censurava altresì la valutazione della Corte d'appello in ordine alla notifica della citazione presso il difensore ai sensi dell'art.161, n.4, e alla successiva rinuncia del difensore di fiducia
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la motivazione della Corte d'appello secondo cui la congiunta elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia costituiscono indici di conoscenza o conoscibilità del processo e impongono all'imputato un onere minimo di diligenza nel mantenimento dei contatti con il difensore e nel controllo delle comunicazioni; non sussistono elementi che dimostrino un'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo e, quindi, non ricorrono i presupposti per la rescissione del giudicato ex art.629bis. In conseguenza del rigetto è disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali
Norme richiamate
art.629bis cod.proc.pen.
prevedeva che il condannato con sentenza definitiva e dichiarato assente per tutta la durata del processo potesse ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo
La norma consente la rescissione solo se l'imputato dimostra una incolpevole ignoranza della celebrazione del processo; va interpretata alla luce dell'art.420bis e della giurisprudenza che considera alcuni comportamenti (elezione di domicilio, nomina di difensore di fiducia, ecc.) come indici rilevanti di conoscenza/conoscibilità del procedimento
art.420bis cod.proc.pen.
il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero ... abbia nominato un difensore di fiducia
La norma individua casi in cui si procede in assenza anche senza rinuncia espressa; l'elezione di domicilio e la nomina del difensore sono elementi che, a determinate condizioni di fatto, possono essere letti come indice che l'imputato era in concreto conoscenza della pendenza del processo
art.161, n.4, cod.proc.pen.
Consente la notificazione presso il difensore; nel caso concreto la notifica della citazione al difensore di fiducia è stata valutata come valida modalità di conoscenza del procedimento, salvo prova di circostanze contrarie che dimostrino la mancata effettiva conoscenza da parte dell'imputato
art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
Richiamata come criterio di inquadramento del motivo di cassazione (violazione di legge e illogicità/contraddittorietà della motivazione); la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse rispetto a tali profili
Massime di principio
- L'elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia, se consolidate nel tempo, costituiscono indici rilevanti di conoscenza o conoscibilità del procedimento e impongono un onere minimo di diligenza all'imputato
- La semplice partenza per l'estero non esonera automaticamente dall'obbligo di informarsi sul procedimento: occorre provare che l'assenza di conoscenza sia effettivamente incolpevole e derivante da cause estranee alla volontà
- La notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art.161, n.4, può legittimamente essere considerata idonea a dare conoscenza del procedimento, salvo prova che l'imputato non abbia potuto in alcun modo venire a conoscenza dell'atto
- La rinuncia successiva del difensore di fiducia non prova di per sé l'ignoranza incolpevole: occorre dimostrare circostanze specifiche che interrompano il rapporto fiduciario o impediscano la conoscenza degli atti da parte dell'imputato
- Per ottenere la rescissione ai sensi dell'art.629bis è necessario fornire elementi probatori chiari circa l'assenza di colpa nella mancata conoscenza (es. impedimenti oggettivi, comunicazioni mancate non imputabili all'imputato)
- In situazioni simili è consigliabile comunicare formalmente al difensore e all'autorità giudiziaria ogni cambio di residenza o di recapiti e, se si lascia il paese, affidare a persona di fiducia o al difensore l'incarico di seguire il procedimento per evitare di essere considerati irreperibili
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