Sentenza n. 3570/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3649/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 03.10.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 6506/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 07.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 22.12.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli Nord, con cui era stato accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 ottobre 2025; era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che l'amministrazione desse esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l'adempimento dell'obbligo, il pagamento delle somme dovute con accessori, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di astreintes.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la proponibilità dell'azione di ottemperanza, il rispetto del termine previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a., dei termini del rito camerale e la rituale notificazione del titolo giudiziale. Ha inoltre accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'assenza di prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il periodo utile per fruire del beneficio può essere ormai decorso, il Ministero dovrà erogare il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può avvantaggiarsi della propria inerzia e il carattere fungibile dell'obbligazione consente l'adempimento per equivalente. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli i compiti di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; l'adempimento non può essere paralizzato dall'esaurimento dei fondi o dalla carenza di cassa.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato civile.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi alla decisione nel caso concreto.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e in assenza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando il termine temporale per fruire di un beneficio previsto dal giudicato sia decorso per fatto imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, senza che l'amministrazione possa trarre vantaggio dal proprio inadempimento.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La comminatoria di astreintes non è automatica nell'ottemperanza e può essere negata quando, secondo una valutazione di equità riferita alle circostanze concrete, la misura non risulti necessaria o proporzionata.
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