Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 563/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento previa concessione di misure cautelari per quanto riguarda il ricorso introduttivo - del provvedimento della Camera di commercio -OMISSIS- del 23.07.2025 recante “Esiti prove scritte del 17 luglio 2025 e ammissione alla prova orale” del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di -OMISSIS- unità di personale nella qualifica dirigenziale per l’Area sviluppo e competitività delle imprese di cui al bando indetto con determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 23.04.2025, nella parte in cui non ammette la dott.ssa -OMISSIS- alla prova orale, e di tutti gli incogniti atti che dispongono l’esclusione della stessa candidata; - del verbale -OMISSIS- del 21.07.2025 della commissione giudicatrice, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché di tutti gli incogniti verbali ed atti della stessa commissione giudicatrice; - dell’atto di comunicazione relativa a data e sede di svolgimento delle prove scritte e della prova orale, criteri di valutazione, concessione ausili richiesti, pubblicato sul sito web della Camera di commercio in data 1.07.2025; - in parte qua, del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di -OMISSIS- unità di personale nella qualifica dirigenziale per l’Area sviluppo e competitività delle imprese della Camera di commercio -OMISSIS-, approvato con determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 23.04.2025 e la predetta determina dirigenziale n. -OMISSIS-/2025; - della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-/2025 di nomina della commissione di concorso, pubblicata sul sito web della Camera di commercio in data 19.06.2025; - di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti alla ricorrente, ivi compresi, per quanto occorrer possa, gli atti con cui sono state formate ed approvate le tracce delle due prove scritte; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27.11.2025 - della determinazione del Segretario generale della Camera di commercio -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- del 15.10.2025, con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del suddetto concorso pubblico; - della “Graduatoria di merito” e della “Graduatoria finale” del predetto concorso, pubblicate sul sito web della Camera di commercio -OMISSIS- in data 15.10.2025; - della “Valutazione dei titoli”, pubblicata sul sito web della Camera di commercio -OMISSIS- in data 2.10.2025 e del relativo provvedimento di approvazione; - degli “Esiti della prova orale del 5 agosto”, pubblicati sul sito web della Camera di commercio -OMISSIS- in data 6.08.2025 e del relativo provvedimento di approvazione; - dei “Criteri di valutazione della prova orale del 5 agosto”, pubblicati sul sito web della Camera di commercio -OMISSIS- in data 30.07.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare, per quanto occorrer possa: - del verbale -OMISSIS- del 30.06.2025 della commissione giudicatrice, trasmesso alla ricorrente in data 22.08.2025 in risposta all’istanza di accesso agli atti; - del verbale -OMISSIS- del 3.07.2025 della commissione giudicatrice, trasmesso alla ricorrente in data 22/08/2025 in risposta all’istanza di accesso agli atti; - del verbale -OMISSIS- del 17.07.2025 della commissione giudicatrice, comprensivo di tutti i suoi allegati, trasmesso alla ricorrente in data 22.08.2025 in risposta all’istanza di accesso agli atti; - del verbale -OMISSIS- del 23.07.2025 della commissione giudicatrice, trasmesso alla ricorrente in data 22.08.2025 in risposta all’istanza di accesso agli atti; - del verbale -OMISSIS- del 4.08.2025 della commissione giudicatrice, conosciuto dalla ricorrente a seguito del deposito documentale effettuato dalla Camera di commercio -OMISSIS- in data 29.08.2025; - del verbale -OMISSIS- del 5.08.2025 della commissione giudicatrice, comprensivo di tutti i suoi allegati, conosciuto dalla ricorrente a seguito del deposito documentale effettuato dalla Camera di commercio -OMISSIS- in data 29.08.2025. e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2/01/2026 - della determinazione dirigenziale -OMISSIS--OMISSIS- del 15.10.2025, di approvazione della graduatoria, e del relativo allegato A, conosciuti dalla ricorrente a seguito del deposito documentale effettuato dalla Camera di commercio -OMISSIS- in data 27.11.2025; - della determinazione del Segretario generale -OMISSIS--OMISSIS- del 16.10.2025 e del relativo allegato di approvazione della bozza di contratto e assegnazione dell’incarico conosciuto dalla ricorrente a seguito del deposito documentale effettuato dalla Camera di commercio -OMISSIS- in data 27.11.2025; - della deliberazione della Giunta camerale -OMISSIS--OMISSIS- del 16.10.2025, conosciuta dalla ricorrente a seguito del deposito documentale effettuato dalla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- in data 29.10.2025; - del verbale -OMISSIS- del 25.09.2025 della Commissione giudicatrice, comprensivo di tutti i suoi allegati, conosciuto dalla ricorrente a seguito del deposito documentale effettuato dalla Camera di commercio -OMISSIS- in data 27.11.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

Giustizia amministrativa202502256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di correzione delle prove scritte, mancata ammissione alla prova orale, atti successivi della procedura concorsuale e graduatoria finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esito delle prove scritte di un concorso pubblico per una posizione dirigenziale, deducendo che la valutazione della seconda prova scritta, alla quale aveva ottenuto 17,67 punti su 30, fosse eccessivamente penalizzante e viziata da violazione di legge ed eccesso di potere. Ha contestato anche il giudizio sulla prima prova, la previsione di due ore e di limiti di spazio per lo svolgimento di tracce complesse, la presunta sovrapponibilità delle due tracce, la composizione della commissione presieduta dalla Vicesegretaria anziché dal Segretario generale, le modalità di valutazione dei titoli, lo svolgimento della prova orale e della verifica della lingua inglese, l’asserita violazione dell’anonimato degli elaborati e la mancata adozione di cautele rispetto a un presunto conflitto di interessi di una controinteressata. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alla graduatoria finale, agli atti di approvazione dell’assunzione e agli ulteriori verbali della commissione. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità delle censure rivolte alle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione e la carenza di interesse rispetto alle fasi successive alla mancata ammissione all’orale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti, compensando integralmente le spese. Ha escluso che la mancata graduazione delle numerose domande e censure determinasse l’inammissibilità del ricorso: in assenza di una completa graduazione da parte del ricorrente, il giudice deve stabilire l’ordine di esame secondo la radicalità dei vizi e il rapporto logico-giuridico e procedimentale tra le censure. Ha tuttavia esaminato prioritariamente la contestazione della valutazione insufficiente della seconda prova scritta, respingendola. I criteri di valutazione erano stati predeterminati dalla commissione e non erano stati specificamente censurati; il voto numerico esprimeva sinteticamente il giudizio complessivo. La ricorrente aveva prospettato una propria diversa lettura dell’elaborato, senza dimostrare manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, errore di fatto o travisamento. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione nell’ambito dell’opinabilità tecnico-valutativa. Anche il confronto con gli elaborati di candidati valutati positivamente non dimostrava l’illegittimità della valutazione, poiché l’eventuale errore favorevole commesso nei confronti di altri candidati non attribuisce un diritto all’estensione dell’errore e la disparità di trattamento richiede situazioni totalmente identiche o assimilabili. Il rigetto della censura principale ha fatto venir meno l’interesse alle doglianze relative alla prima prova, ai titoli, alla prova orale e alla lingua inglese, dichiarate inammissibili. La censura sul presunto conflitto di interessi è stata ritenuta anch’essa priva di interesse e comunque infondata, poiché dagli atti risultava che l’incarico della controinteressata nel supporto tecnico-operativo al RUP era cessato prima dell’indizione del concorso. È stata respinta la censura sulla composizione della commissione: dopo l’indizione del concorso, ma prima della nomina della commissione, il regolamento camerale era stato modificato consentendo che la presidenza fosse affidata anche a un dirigente; la modifica riguardava specificamente la procedura e risultava ragionevolmente motivata. Sono state respinte anche le censure sulle tracce, ritenute non macroscopicamente irragionevoli o arbitrarie e coerenti con il bando, sui limiti di tempo e spazio, rientranti nella discrezionalità organizzativa dell’amministrazione e non dimostrati manifestamente illogici, nonché sull’anonimato degli elaborati. Quanto a quest’ultima doglianza, il verbale attestava che gli elaborati erano stati trasmessi in forma anonima; tale attestazione, quale atto pubblico assistito da fede privilegiata, non era stata contestata mediante querela di falso. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 11, co. 3, del bando di concorso

    sarebbero stati ammessi alla prova orale i candidati che avessero ottenuto in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21 punti su 30

    La soglia minima doveva essere raggiunta in ciascuna prova scritta; il punteggio di 17,67 nella seconda prova impediva l’ammissione all’orale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure contro le valutazioni e gli atti della procedura; le censure sono state respinte.

  • art. 6-bis l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al presunto conflitto di interessi; la censura è stata ritenuta priva di interesse e comunque infondata.

  • art. 8 del regolamento per l’accesso all’impiego della Camera di commercio

    La versione modificata prima della nomina della commissione consentiva che la presidenza delle commissioni per l’accesso alla dirigenza fosse affidata anche a un dirigente della Camera di commercio.

  • art. 11 del regolamento del concorso

    Definiva contenuto e finalità delle due prove scritte; le tracce estratte sono state ritenute coerenti con tali prescrizioni.

  • art. 13, co. 2, d.P.R. 487/1994

    Richiamato in materia di anonimato degli elaborati; il verbale attestante l’acquisizione anonima degli elaborati non è stato contestato con querela di falso.

  • art. 35, co. 3, lett. e), d.lgs. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi delle procedure concorsuali; la censura sull’anonimato è stata respinta.

  • art. 97 Costituzione

    Richiamato a sostegno dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e par condicio; non è stata ravvisata una violazione.

  • art. 2700 cod. civ.

    L’atto pubblico fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

    Il verbale della commissione fa fede privilegiata sui fatti attestati come avvenuti in presenza della commissione o da essa compiuti; la contestazione dell’alterazione della realtà verbalizzata deve essere proposta mediante querela di falso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha giustificato l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla normativa nazionale quale base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici sulle prove concorsuali costituiscono esercizio di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di violazioni procedurali o di vizi macroscopici immediatamente rilevabili, quali manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, errore sui presupposti o radicale travisamento dei fatti; non è ammessa la sostituzione della valutazione giudiziale a quella della commissione.
  • La contestazione del voto attribuito a un elaborato concorsuale è infondata quando si risolve nella mera autovalutazione del candidato e nella prospettazione di una diversa lettura della prova, senza dimostrare un travalicamento manifesto della discrezionalità tecnica.
  • Il confronto con elaborati di altri candidati non dimostra di per sé una disparità di trattamento: l’eventuale errore favorevole commesso dalla commissione nei confronti di altri candidati non attribuisce al ricorrente il diritto a beneficiare del medesimo errore, e la disparità richiede situazioni totalmente identiche o integralmente assimilabili valutate nel loro complesso.
  • Quando la parte non gradua integralmente domande e motivi, il giudice amministrativo deve stabilire l’ordine di trattazione in base alla radicalità dei vizi e ai rapporti logico-giuridici e procedimentali tra le censure; accertata l’infondatezza della censura relativa alla fase che condiziona l’accesso alle fasi successive, le doglianze contro queste ultime diventano prive di interesse.
  • Le norme sopravvenute non modificano, di regola, una procedura concorsuale già bandita, ma possono applicarsi quando siano specificamente riferite a quella procedura; una modifica regolamentare intervenuta dopo il bando e prima della nomina della commissione può quindi legittimamente incidere sulla composizione della commissione se riguarda espressamente il concorso ed è ragionevolmente motivata.
  • La scelta delle tracce e la fissazione dei limiti temporali e spaziali delle prove concorsuali rientrano nella discrezionalità dell’amministrazione e sono censurabili solo per vizi macroscopici di irragionevolezza o arbitrarietà; la mera complessità delle tracce o la preferenza per limiti diversi non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.