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Ordinanza

Ordinanza n. 1990/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensiva, in parte qua, della determinazione della Regione Lazio - Direzione Inclusione Sociale n. -OMISSIS- del 29.12.2025 e dell’Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale della stessa, pubblicata sul B.U.R.L. n. 107 Suppl. n. 1 del 30.12.2025 e comunicata via pec alla ricorrente in data 22.1.2026, con la quale è stata disposta la cancellazione dell’Associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nonché, per quanto occorrer possa, della diffida ad adempiere di cui alla determinazione direttoriale n. -OMISSIS- del 24.6.2024 ivi citata, della determinazione della Regione Lazio – Direzione Inclusione Sociale n. -OMISSIS- del 29.1.2026, pubblicata sul B.U.R.L. n. 10 Suppl. n. 1 del 3.2.2026 e non comunicata alla ricorrente, con la quale è stato rettificato l’Allegato 1 della precedente determinazione, mantenendo la cancellazione dell’Associazione dal RUNTS.

Giustizia amministrativa202602586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Cancellazione dell’associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, disposta e successivamente rettificata dalla Regione Lazio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione del Terzo settore)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione regionale del 29 dicembre 2025 e il relativo allegato, con cui è stata disposta la cancellazione dal RUNTS, nonché la precedente diffida ad adempiere e la successiva determinazione regionale del 29 gennaio 2026, recante la rettifica dell’allegato e la conferma della cancellazione. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a precisare che le censure dedotte necessitano di approfondimento nella fase di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione, senza anticipare la decisione sui profili di legittimità dedotti. Ha ritenuto che le censure richiedessero l’approfondimento proprio della fase di merito e ha fissato, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica del 10 giugno 2026. Nelle more, mediante il bilanciamento degli interessi contrapposti, ha ritenuto opportuno mantenere integra la situazione sino alla definizione della lite, ferma la possibilità per l’associazione di aggiornare le informazioni nella piattaforma RUNTS attraverso la presentazione di una domanda di iscrizione, secondo quanto riferito dalla Regione in udienza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata per fissare sollecitamente l’udienza di merito quando le censure necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito; il provvedimento cautelare è adottato mantenendo integra la situazione controversa nelle more della decisione definitiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando le censure dedotte contro un provvedimento amministrativo richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può accogliere la domanda cautelare in via interinale e fissare sollecitamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La tutela cautelare può essere conformata al mantenimento della res adhuc integra, mediante la temporanea conservazione della situazione esistente fino alla definizione della controversia, senza anticipare la decisione sul merito.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, il giudice può considerare anche la possibilità per il destinatario del provvedimento di attivare strumenti amministrativi alternativi o paralleli idonei ad aggiornare la propria posizione, ove tale possibilità sia riferita in giudizio dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi al terzo settore e alle associazioniTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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