Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 370/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento della determina n. 672 del 3 giugno 2024: indizione delle gare per l’affidamento in locazione di immobili comunali.

Giustizia amministrativa202400979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina comunale di indizione di gare per l'affidamento in locazione di immobili comunali e relativi bandi, nella parte in cui escludevano i soggetti con contenziosi in corso con l'amministrazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente impugnava la determina comunale che aveva indetto gare per la locazione di immobili comunali e approvato i relativi bandi, contestando specificamente le clausole di cui ai punti 12 e 13, che escludevano dalla partecipazione i soggetti aventi contenziosi in corso con il Comune. La ricorrente, avendo una controversia pendente in appello dinanzi al Consiglio di Stato relativa a provvedimenti del Comune, deduceva l'irragionevolezza, l'arbitrarietà e lo sviamento di tale clausola escludente. Il Comune eccepiva l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso. Nel corso del giudizio, la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In particolare, ha accertato che la società aveva effettivamente partecipato alle gare relative a tre immobili comunali senza essere esclusa in applicazione delle clausole contestate; le gare erano state aggiudicate ad altri offerenti che avevano presentato rialzi superiori. La concreta partecipazione alle procedure ha quindi escluso l'attualità dell'interesse all'annullamento delle clausole, circostanza inoltre espressamente riconosciuta dalla difesa della ricorrente in udienza. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure di irragionevolezza, arbitrarietà e sviamento. Le spese di lite sono state integralmente compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente, in ragione dell'irrilevanza della questione rispetto all'esito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso una clausola di gara è improcedibile quando, nel corso del giudizio, risulti che il ricorrente ha potuto partecipare alla procedura senza essere escluso in applicazione della clausola contestata e venga meno, conseguentemente, l'interesse concreto e attuale alla decisione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando la situazione concreta accertata nel processo rende ininfluente, per la posizione del ricorrente, l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; la dichiarazione della parte interessata in udienza può confermare tale venir meno dell'interesse.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.