Sentenza n. 557/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 44 del 19 gennaio 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del CGARS che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Sicilia – Catania, relativa all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un fabbricato abusivo e dell’area di sedime
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha chiesto la revocazione della sentenza del CGARS deducendo l’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c. Ha sostenuto che non fosse mai stato adottato un provvedimento definitivo di diniego della domanda di condono edilizio e che tale atto, ritenuto invece esistente dalla sentenza revocanda, non fosse mai stato prodotto nei precedenti giudizi. Secondo la ricorrente, il rigetto dell’appello sarebbe stato fondato sulla supposta esistenza di un diniego di condono non impugnato, con conseguente preclusione della contestazione dell’atto di acquisizione. Ha quindi chiesto, in sede rescindente, la revocazione della sentenza e, in sede rescissoria, l’accoglimento dell’appello e la declaratoria di nullità dell’acquisizione al patrimonio comunale, ritenuta adottata in carenza di potere durante la pendenza della domanda di condono. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la ricorrente mirasse a ottenere un nuovo esame del merito e a contestare la qualificazione e la legittimità del diniego della sanatoria, nonché dell’ordinanza di demolizione, questioni già esaminate e definite nei precedenti gradi.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha richiamato i requisiti dell’errore di fatto revocatorio: esso deve derivare da una pura errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti, riguardare un punto non controverso sul quale la decisione non abbia espressamente motivato ed essere decisivo. L’errore deve inoltre essere immediatamente rilevabile e non richiedere attività interpretative o valutative. Il rimedio non può invece essere utilizzato per contestare l’interpretazione degli atti, la valutazione delle prove o il ragionamento giuridico del giudice, poiché in tal modo si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio. Nel caso concreto, la questione sull’esistenza e sulla natura provvedimentale dell’atto comunale del 22 giugno 2000, indicato come parere di inammissibilità o diniego della sanatoria, era stata espressamente controversa nei precedenti gradi e affrontata dalla sentenza revocanda. Quest’ultima aveva rilevato che il TAR aveva qualificato l’atto come provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria e aveva collegato a esso la successiva ordinanza di demolizione, anch’essa non impugnata. La sentenza d’appello aveva inoltre esaminato la tesi della proprietaria secondo cui si trattasse di un mero parere privo di autonoma lesività, escludendola sulla base della ricostruzione degli atti e delle censure formulate. La doglianza proposta in revocazione mirava quindi a ottenere una nuova valutazione della natura e dell’efficacia dell’atto comunale e delle risultanze processuali, configurando, al più, un errore di giudizio o di diritto, non un errore di fatto revocatorio. La sentenza del CGARS è rimasta pertanto ferma. Le spese del grado sono state compensate in ragione della natura delle questioni e della limitata attività difensiva del Comune.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo il rimedio della revocazione nei casi previsti dal codice di procedura civile.
art. 395, n. 4, c.p.c.
quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare
L’errore di fatto revocatorio riguarda una svista percettiva immediata su un fatto materiale non controverso e decisivo; non comprende l’erronea interpretazione o valutazione degli atti e delle prove né l’errore di diritto.
art. 73 c.p.a.
Richiamato quale base della memoria depositata dalla ricorrente in prossimità dell’udienza.
art. 23 l.r. n. 37/1985
Richiamato nella vicenda sostanziale quale disposizione posta a fondamento della valutazione negativa comunale relativa alla domanda di condono edilizio.
Massime di principio
- L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 106 c.p.a., consiste in una pura e semplice errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, tale da indurre il giudice a decidere sulla base di un fatto inesistente o a escludere un fatto documentalmente provato.
- L’errore revocatorio deve riguardare un punto non controverso, non espressamente deciso e decisivo per la pronuncia; se il fatto è stato oggetto del contraddittorio ed è stato esaminato nella motivazione, la relativa contestazione non può essere proposta mediante revocazione.
- La revocazione non consente di censurare l’interpretazione degli atti amministrativi, la valutazione delle risultanze processuali o l’apprezzamento delle domande e delle eccezioni, poiché tali doglianze integrano un errore di giudizio o di diritto e non un errore di fatto revocatorio.
- La qualificazione giuridica di un atto comunale come provvedimento di diniego della sanatoria, anziché come mero parere, costituisce una valutazione interpretativa del materiale processuale; la sua contestazione in sede di revocazione è inammissibile quando tale questione sia stata già discussa e motivatamente decisa nei precedenti gradi.
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