Ordinanza n. 524/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Prot -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di riesame in autotutela dell’istanza di permesso soggiorno emesso dalla Questura di Milano in data 16.1.2026 e notificato al ricorrente in pari data, nonché di ogni altro atto preordinato, prodromico, connesso, dipendente e/o conseguente, comunque lesivo della posizione del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di riesame in autotutela relativa alla revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento della Questura di Milano che ha respinto l’istanza di riesame in autotutela della propria posizione. L’istanza riguardava la precedente revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottata nel 2023. Tale revoca era già stata impugnata in un distinto giudizio, nel quale il TAR aveva disposto il riesame della posizione con ordinanza cautelare. A seguito del riesame, l’amministrazione aveva adottato un nuovo provvedimento negativo nel 2024, non impugnato dall’interessato. Il ricorrente ha contestato il successivo diniego di riesame in autotutela, deducendone implicitamente l’illegittimità e chiedendone la sospensione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, insussistenti i presupposti per la sospensione. Il diniego di riesame è stato ritenuto correttamente motivato mediante il richiamo al precedente riesame già effettuato dall’amministrazione in esecuzione dell’ordinanza del TAR e al nuovo provvedimento negativo adottato nel 2024. Quest’ultimo, non impugnato, risultava ormai definitivo e costituiva il provvedimento dal quale derivava il pregiudizio sostanziale lamentato dal ricorrente; il diniego di riesame non risultava quindi idoneo a fondare la tutela cautelare richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione quando il pregiudizio sostanziale lamentato deriva da un precedente provvedimento negativo ormai definitivo, non impugnato dall’interessato, e non dal successivo diniego di riesame in autotutela.
- Il diniego di riesame in autotutela è adeguatamente motivato quando richiama il precedente riesame già svolto dall’amministrazione in esecuzione di un provvedimento giudiziale e il successivo provvedimento negativo adottato all’esito di tale riesame.
- La mancata impugnazione del nuovo provvedimento negativo adottato dall’amministrazione all’esito del riesame impedisce di trasferire sul successivo diniego di autotutela la contestazione del pregiudizio sostanziale derivante da quel provvedimento.
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