Cassazione Penale, Sentenza n. 32143/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brindisi che, il 24/11/2023, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nel delitto di furto di energia elettrica. Il ricorso denunciava violazione dell'art. 521 c.p.p. e degli artt. 517 c.p.p. e 625, comma 1, n. 7 c.p., sostenendo che: (i) l'aggravante della commissione del furto su cosa destinata a pubblico servizio (art. 625 n.7), che rende il reato procedibile d'ufficio, era comunque contestabile; (ii) tale aggravante era stata contestata in udienza (o risultava già dall'imputazione originaria) e, quindi, non poteva essere dichiarata improcedibile per difetto di querela; (iii) il Tribunale avrebbe precluso illegittimamente la possibilità, per il PM, di modificare l'imputazione mediante contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto che nell'atto di citazione non vi fosse una contestazione formale né una perifrasi idonea a manifestare chiaramente la contestazione dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7, per cui, sotto questo profilo, il ricorso era infondato. Tuttavia la Corte ha seguito l'orientamento giurisprudenziale che ammette la contestazione suppletiva in udienza di un'aggravante che trasformi la procedibilità da a querela a d'ufficio (ai sensi dell'art. 517 c.p.p.), con la motivazione che la declaratoria di improcedibilità deve essere valutata rispetto alla situazione esistente al momento della pronuncia e che il PM può adeguare l'imputazione anche se il termine per la querela è decorso, specialmente quando il primo rinvio del processo è avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della modifica normativa. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata alla Corte d'appello di Lecce, ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p., per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 521 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per denunciare errori di diritto nella sentenza impugnata; il ricorso lamentava violazione delle regole di impugnazione e motivazione
art. 517 c.p.p.
Regola sulla possibilita' di modificare l'imputazione mediante contestazione di circostanze sopravvenute; la Corte ha ritenuto ammissibile, in udienza, la contestazione suppletiva dell'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio
art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
circostanza aggravante della commissione del delitto di furto su cosa destinata a pubblico servizio
L'aggravante rende il reato procedibile d'ufficio; la sua contestazione puo' essere formale o, in casi specifici, risultare da perifrasi idonee a manifestarla all'imputato
art. 624, comma 3 c.p.
"è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis"
Norma modificata dal d.lgs. n.150/2022 che ha ridotto la procedibilita' d'ufficio del furto, salvo le aggravanti previste dall'art. 625; fondamentale per la valutazione se il reato sia procedibile a querela o d'ufficio
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 2, comma 1, lett. i) e norma transitoria art. 85)
Ha introdotto la novella che ha reso il furto in linea generale procedibile a querela, con eccezioni (art. 625 n.7); la norma transitoria (art.85) fissa il termine per la proposizione della querela nelle vicende anteriori all'entrata in vigore
art. 129 c.p.p.
Disciplina la declaratoria di improcedibilità; la giurisprudenza richiamata dalla Corte distingue l'effetto di una declaratoria di improcedibilità (che va verificata al momento della pronuncia) dall'estinzione del reato
art. 569, comma 4 c.p.p.
Norma che autorizza l'annullamento con rinvio alla Corte competente per il giudizio di merito, applicata dalla Corte di cassazione per mandare gli atti alla Corte d'appello di Lecce
art. 554-bis c.p.p.
Richiamato dalla giurisprudenza quale parte dei principi delle Sezioni Unite e delle regole sul processo; utilizzato per l'interpretazione delle modalita' di adeguamento dell'imputazione e delle garanzie di difesa
Massime di principio
- Se una norma successiva ha trasformato la procedibilità di un reato da d'ufficio a a querela, la declaratoria di improcedibilità dev'essere valutata rispetto alla situazione esistente al momento della pronuncia; fatti sopravvenuti o contestazioni formulate in udienza possono incidere sulla procedibilità
- La contestazione suppletiva, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., può consentire al pubblico ministero di rendere procedibile d'ufficio un reato inizialmente inquadrato come perseguibile a querela, soprattutto quando il PM non ha potuto tempestivamente adeguare l'imputazione per ragioni connesse alla tempistica delle modifiche normative e dei rinvii processuali
- Per essere efficace in senso sostanziale, l'aggravante dell'essere il bene destinato a pubblico servizio deve risultare in maniera chiara: o tramite una contestazione formale nell'atto di citazione o mediante perifrasi inequivoche che manifestino tale destinazione; in mancanza, il PM puo' comunque contestarla in udienza a certe condizioni
- Difesa e giudice devono controllare la sussistenza della querela e delle condizioni di procedibilità al momento della decisione; tuttavia la parte pubblica ha l'onere di esercitare tempestivamente l'iniziativa accusatoria e di precisare le aggravanti quando disponibili
- Prassi consigliata: il PM, quando rileva un elemento aggravante idoneo a mutare la procedibilità, lo contesti formalmente il prima possibile; il difensore verifichi sempre la presenza di querela ove la fattispecie sia resa procedibile a querela per novellistica normativa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32106/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32107/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32108/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32110/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32111/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32112/2024 del 07/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →