Sentenza n. 8086/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento 1) della cartella di pagamento N.10020220023469022000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Salerno della relativa somma di € 12,558,36 inclusi aggi, sanzioni ed interessi asseritamente dovuta per l'omesso pagamento di un contributo coattivo (codice tributo 3012) per l'anno 2011, pari al 3% sugli utili d'esercizio dovuto al MI.S.E. giusta legge n.59/1992; 2) del ruolo ordinario n.2022/006396, reso esecutivo in data 19.12.2022 e consegnato il 25.12.2022; 3) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale ivi compreso l'avviso di accertamento n.43190/2017, allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cartella di pagamento relativa al contributo obbligatorio del 3% sugli utili d'esercizio per l'anno 2011, al ruolo sottostante e all'avviso di accertamento presupposto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione impositrice e agente della riscossione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa ha impugnato la cartella di pagamento, il ruolo e gli atti presupposti deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. La pretesa concerneva il mancato versamento del contributo obbligatorio pari al 3% degli utili d'esercizio, previsto dall'art. 11 della legge n. 59/1992 per le cooperative non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. L'amministrazione aveva accertato nel 2017 l'omesso versamento del contributo relativo all'anno 2011, con applicazione di sanzioni e interessi, e aveva successivamente formato il ruolo e emesso la cartella per l'importo complessivo indicato in ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che la controversia sulla cartella relativa al contributo obbligatorio del 3% sugli utili d'esercizio, destinato ai fondi mutualistici, appartenga alla giurisdizione della giustizia tributaria. Il contributo è qualificato dalla legge come obbligatorio e presenta natura pubblicistica; tale natura determina l'attrazione della controversia nella giurisdizione tributaria ai sensi del d.lgs. n. 546/1992. Il giudice ha indicato la possibilità di riassumere la controversia davanti all'autorità giudiziaria tributaria nei termini e nei limiti dell'art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11 legge 31 gennaio 1992, n. 59
quota degli utili pari al 3% annuo
La disposizione istituisce il contributo obbligatorio sugli utili d'esercizio dovuto dalle società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, destinato ai fondi mutualistici.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La natura obbligatoria e pubblicistica del contributo determina la giurisdizione dell'autorità giudiziaria tributaria sulle controversie relative alla relativa cartella di pagamento.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione della controversia davanti al giudice munito di giurisdizione, nei termini e nei limiti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Le controversie relative a cartelle di pagamento concernenti il contributo obbligatorio del 3% sugli utili d'esercizio previsto dall'art. 11 della legge n. 59/1992 appartengono alla giurisdizione della giustizia tributaria e non a quella del giudice amministrativo.
- La qualificazione legislativa di un contributo come obbligatorio e la sua natura pubblicistica sono elementi idonei ad attrarre le controversie relative alla sua debenza nella giurisdizione tributaria.
- Quando il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione in favore del giudice tributario, la controversia può essere riassunta davanti a quest'ultimo nei termini e nei limiti previsti dall'art. 11 c.p.a.
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