Sentenza del 09/11/2020 n. 836 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava che la T srl avesse contabilizzato costi per operazioni oggettivamente inesistenti (legate al cosiddetto schema 'Off-Road' riconducibile a V E) per i periodi 2004-2007. In particolare l'avviso impugnato recuperava a tassazione, per il 2005, €45.151,83 riferiti alla fattura n.22 del 30.6.2005 emessa da V SRL, ritenuta fittizia. L'Ufficio invocava anche la responsabilità dei soci e del liquidatore ex art.36 DPR 602/73 e art.2495 c.c. e l'uso dell'atto di contestazione ai sensi dell'art.8 co.2 d.l.16/2012 conv. l.44/2012; nonché il raddoppio dei termini d'accertamento per presunta necessità di denuncia penale.
La decisione
Il gravame dell'Amministrazione è stato respinto. La Commissione ha ritenuto che l'Ufficio non avesse fornito elementi sufficienti per dimostrare l'inesistenza dell'operazione contestata: la fattura risultava in massima parte pagata (bonifici, assegni circolari, versamenti), la contabilità era formalmente regolare e mancavano prove che i pagamenti non corrispondessero a prestazioni effettive. Inoltre l'esito dei procedimenti penali collegati (decreto di archiviazione per T L e decisioni penali/tariffarie favorevoli a terzi) indeboliva il quadro indiziario della ricostruzione dell'Ufficio. La Commissione ha altresì richiamato i limiti della responsabilità dei soci ai sensi dell'art.2495 c.c. e ha considerato infondata — o non adeguatamente provata — la generica dedotta inattendibilità del bilancio finale di liquidazione. Per queste ragioni l'appello dell'Ufficio è stato respinto e le spese di lite sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 36 DPR 602/1973
Contiene la disciplina della responsabilità dei soci per le imposte della società; la Corte richiama che la responsabilità è invocabile nei limiti delle somme riscosse a seguito della liquidazione (richiamo al secondo comma dell'art.2495 c.c.).
art. 2495 cod. civ.
Stabilisce che i soci rispondono dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in liquidazione; la decisione sottolinea che l'Ufficio non può invocare responsabilità illimitata senza considerare il bilancio finale di liquidazione.
art. 2 d.lgs. 74/2000
Norma penale in tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti; il procedimento penale relativo è terminato con archiviazione, elemento che indebolisce il quadro probatorio dell'accertamento tributario.
art. 331 c.p.p.
Richiamato in relazione alla giurisprudenza che collega il raddoppio dei termini d'accertamento all'obbligo di denuncia penale; la Commissione osserva che la mera denuncia deve essere valutata e non può giustificare automaticamente un raddoppio se la notizia di reato si rivela infondata.
art. 654 c.p.p. e art. 20 d.lgs. 74/2000
Richiamati per spiegare che la sentenza penale non è vincolante nel giudizio tributario, ma il risultato penale può costituire elemento probatorio (indizio) da considerare nel processo tributario.
art. 7 legge 546/1993
Richiami procedurali: limiti alla prova testimoniale e al giuramento nel processo tributario, con conseguente valutazione delle prove ammesse rispetto a quelle penali.
art. 8 co.2 d.l.16/2012 conv. l.44/2012
Norma procedurale richiamata in relazione all'atto di contestazione elevato dall'Ufficio; citata tra gli atti impugnati dai contribuenti.
Massime di principio
- La responsabilità tributaria del socio per debiti della società va valutata in relazione a quanto effettivamente ricevuto in sede di liquidazione (art.2495 c.c.); non può essere invocata in modo generico senza riscontro nel bilancio finale di liquidazione.
- Il ruolo delle presunzioni: il giudice tributario può basarsi su presunzioni anche semplici, ma esse devono essere gravi, precise e concordanti; elementi formali come pagamenti tramite bonifico o assegni e tenuta contabile regolare indeboliscono le presunzioni di fittizietà.
- L'esito del procedimento penale (archiviazione o sentenza) non vincola automaticamente il giudice tributario, ma costituisce un elemento probatorio rilevante che può compromettere il quadro indiziario dell'accertamento fiscale.
- Il raddoppio dei termini d'accertamento fondato su una presunta obbligatorietà di denuncia penale richiede una valutazione concreta della fondatezza della notizia di reato; non può essere usato in modo pretestuoso per estendere i termini senza adeguata causalità.
- Dichiarazioni rese in contesti mediatici non sono, di per sé, probatorie rispetto a quanto dichiarato in sede tributaria; la valutazione si basa su documenti e flussi finanziari coerenti.
- In presenza di indizi contrastanti e decisioni penali/tariffarie favorevoli al contribuente, l'Amministrazione deve fornire elementi supplementari robusti per dimostrare l'inesistenza delle operazioni contestate.
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