Regolamento (UE) 2025/151
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/151 della Commissione, del 29 gennaio 2025, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Levilactobacillus brevis DSM 21982 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 838/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato microbiologico, Levilactobacillus brevis DSM 21982, già autorizzato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La Commissione, sulla base della domanda di rinnovo e del parere EFSA, conferma la sicurezza del prodotto alle condizioni d’uso autorizzate e introduce misure di protezione per gli utilizzatori. Viene abrogato il precedente regolamento di esecuzione del 2012 e previsto un periodo transitorio per la commercializzazione e l’uso delle scorte esistenti.
Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Levilactobacillus brevis DSM 21982 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, con abrogazione della precedente autorizzazione del 2012.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai soggetti che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano il preparato di Levilactobacillus brevis DSM 21982 e i mangimi che lo contengono, per tutte le specie animali. Riguarda l’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; include disposizioni transitorie per i prodotti fabbricati ed ეტichettati prima del 19 febbraio 2026 in conformità alla normativa precedente. Restano rilevanti gli obblighi di tutela della sicurezza degli utilizzatori, in particolare per esposizione cutanea, oculare e respiratoria.
Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Levilactobacillus brevis DSM 21982 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/151 rinnova l’autorizzazione di un preparato di Levilactobacillus brevis DSM 21982, già noto come Lactobacillus brevis DSMZ 21982, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce le conclusioni dell’EFSA e del laboratorio di riferimento, ritenendo soddisfatte le condizioni per il rinnovo.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama il sistema autorizzatorio previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina le condizioni e le procedure per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni degli additivi per mangimi. Il preparato era già autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 838/2012.
In occasione del rinnovo, è stata presentata una domanda ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nel parere del 12 marzo 2024, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, il preparato resta sicuro per le specie animali bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. L’EFSA ha inoltre qualificato l’additivo come potenziale sensibilizzante per pelle e vie respiratorie, precisando che l’esposizione per tali vie è rischiosa e che non è stato possibile concludere sulla possibile irritazione oculare. Non è stata ritenuta necessaria una nuova valutazione di efficacia, poiché la domanda non propone modifiche delle condizioni originarie tali da incidere sull’efficacia dell’additivo.
Ambito di applicazione e classificazione dell’additivo
L’autorizzazione rinnovata riguarda il preparato di Levilactobacillus brevis DSM 21982 destinato a tutte le specie animali. L’additivo è classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio".
L’allegato precisa che il prodotto è identificato con il numero 1k20715 ed è costituito da un preparato in forma solida contenente almeno 8 × 10^10 CFU/g di additivo, con sostanza attiva costituita da cellule vitali di Levilactobacillus brevis DSM 21982.
Metodo di analisi e requisiti tecnici
L’allegato richiama i metodi di analisi per il conteggio e l’identificazione dell’additivo:
- conteggio nell’additivo per mangimi mediante metodo dello spatolamento superficiale con agar MRS (EN 15787);
- identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) - CEN/TS 17697 oppure metodi di sequenziamento del DNA.
Sono inoltre indicate prescrizioni pratiche di impiego:
- nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione;
- la dose minima, se l’additivo non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco.
Misure di protezione per la salute degli utilizzatori
La Commissione, tenuto conto delle conclusioni scientifiche, impone misure di protezione per limitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire l’esposizione rischiosa; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Queste misure si intendono senza pregiudizio per ulteriori obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione in materia di sicurezza dei lavoratori.
Abrogazione del regolamento precedente e regime transitorio
Con l’adozione del nuovo atto, il regolamento di esecuzione (UE) n. 838/2012 viene abrogato. Tuttavia, per evitare effetti immediati sulle imprese e consentire l’adeguamento alle nuove prescrizioni, il regolamento prevede un regime transitorio.
Il preparato e i mangimi che lo contengono, se prodotti ed etichettati prima del 19 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 19 febbraio 2025, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 19 febbraio 2035, data di scadenza del rinnovo concesso dal presente regolamento.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione del preparato indicato in allegato, classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", è rinnovata alle condizioni fissate nell’allegato stesso, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Abrogazione della precedente autorizzazione
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 838/2012, che aveva autorizzato il Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) per un periodo di 10 anni.
Misure transitorie
Il preparato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 19 febbraio 2026 in conformità alle regole applicabili prima del 19 febbraio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Condizioni tecniche e di impiego dell’additivo
L’allegato indica il codice identificativo 1k20715, la composizione minima di almeno 8 × 10^10 CFU/g di additivo in forma solida, il metodo di analisi (spatolamento superficiale su agar MRS EN 15787; identificazione tramite PFGE CEN/TS 17697 o sequenziamento del DNA), la dose minima di 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco quando non usato in combinazione con altri microrganismi e l’obbligo di indicare nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Il nuovo periodo di autorizzazione termina il 19 febbraio 2035.
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