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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42602/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva disposto la sua consegna alla Francia in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Parigi per reati connessi ad attacchi informatici (partecipazione ad associazione criminale, riciclaggio, estorsione e vari reati informatici). La difesa denunciava: 1) l'insufficiente descrizione nel mandato delle "circostanze della commissione del reato" e del "grado di partecipazione" ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 69/2005; 2) l'incompletezza anche dopo la relazione integrativa richiesta ai sensi dell'art. 16; in particolare si contestava l'assenza di chiarimenti su come sia stata identificata la ricorrente (anche alla luce dell'uso di vpn e sistemi di mascheramento) e la presenza di elementi temporali/territoriali incongruenti; 3) la violazione dell'art. 17 della legge n. 69/2005 per superamento dei termini previsti per la decisione della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il mandato d'arresto europeo debba contenere solo le informazioni formali minime (circostanze essenziali come momento, luogo e una descrizione del ruolo) necessarie per permettere allo Stato richiesto di verificare i presupposti di consegna (provenienza dell'atto, doppia punibilità, ne bis in idem, ecc.). Dopo le modifiche legislative del 2021 (d.lgs. 2/2021, n. 10) non è più richiesta all'autorità emittente una relazione probatoria dettagliata né la dimostrazione di un compendio indiziario; pertanto la mancata indicazione di evidenze probatorie o di una precisa ripartizione dei ruoli non legittima il rifiuto della consegna. La Corte ha inoltre chiarito che "grado di partecipazione" non va inteso come misura dell'intensità del coinvolgimento nel sistema italiano, ma come riferimento alle diverse qualifiche giuridiche in altri ordinamenti; e che le "circostanze della commissione del reato" non vanno confuse con le circostanze di cui all'art. 70 c.p. Infine, i termini procedurali previsti dalla legge 69/2005 sono soltanto acceleratori della cooperazione e la loro violazione non invalida la decisione sulla consegna, limitandosi a far sorgere obblighi informativi e possibili interventi sulla custodia cautelare. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005

    art. 6, comma 1, lett. e); art. 16; art. 17; art. 22-bis

    La legge recepisce i contenuti minimi del mandato d'arresto europeo (circostanze della commissione del reato, momento, luogo, grado di partecipazione) come informazioni formali necessarie per la decisione di consegna. Dopo le modifiche del 2021 non è più richiesto un compendio indiziario nell'atto emittente; i termini procedurali sono acceleratori privi di sanzione invalidante, prevedendo obblighi informativi e la possibilità di interventi sulla custodia cautelare in caso di ritardi.

  • Decisione quadro del Consiglio U.E. 2002/584/GAI

    Stabilisce l'elenco delle informazioni minime che il mandato d'arresto europeo deve contenere; la Corte ricorda che tali indicazioni servono a consentire allo Stato richiesto di decidere tempestivamente e di eseguire i controlli di legge.

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Ha modificato la disciplina interna (legge 69/2005), eliminando l'obbligo di allegare alla richiesta un rapporto probatorio con le fonti di prova e rimuovendo il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" come condizione per l'esecuzione del mandato processuale.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Il ricorso invocava presunte violazioni degli artt. 5 e 6 CEDU (libertà personale, diritto a un equo processo); la Corte ha escluso che le carenze formali dedotte comportassero una violazione di tali diritti alla luce dei requisiti minimi richiesti per il mandato.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)

    Richiamata dalla ricorrente (diritto a un rimedio effettivo); la Corte ha ritenuto che le garanzie procedurali offerte dal sistema non fossero violate dalle carenze formali dedotte.

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia U.E.

    Causa C-367/16 Piotrowski, sent. 23/01/2018

    Conferma che la descrizione delle circostanze nel mandato deve fornire informazioni formali minime per una decisione rapida dello Stato richiesto; non richiede necessariamente un dettagliato compendio probatorio.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007 (Ramoci); Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021 (Ferrari); Sez. 6, n. 3282 del 26/01/2022 (Missaoui Thamer); Sez. 6, n. 14938 del 14/04/2022 (Siedlecki)

    Precedenti citati dalla Corte per chiarire che la mancanza di un rapporto probatorio nel mandato non costituisce motivo legittimo per rifiutare la consegna dopo la riforma normativa; e per affermare che le violazioni dei termini procedurali non producono invalidità dell'atto.

Massime di principio

  • Il mandato d'arresto europeo deve contenere le informazioni formali essenziali (natura del reato, momento, luogo, elementi che consentono di individuare il ruolo del ricercato) ma non un dettagliato compendio probatorio: la mancanza di prove specifiche nell'atto emittente non legittima di per sé il rifiuto della consegna.
  • La locuzione "grado di partecipazione" va interpretata come indicazione della qualificazione del ruolo secondo l'ordinamento emittente (diversa formulazione di responsabilità tra ordinamenti), non come requisito per quantificare l'intensità del coinvolgimento alla stregua del diritto sostanziale italiano.
  • Le "circostanze della commissione del reato" richieste nel mandato non vanno confuse con le circostanze aggravanti/attenuanti di cui all'art. 70 c.p.; si tratta di dati fattuali (quando, dove, come) utili all'identificazione e al controllo dei presupposti di consegna.
  • I termini procedurali stabiliti dalla legge per l'esame del mandato hanno carattere acceleratorio e obblighi informativi: il loro superamento non invalida automaticamente la decisione sulla consegna, potendo invece comportare doveri di comunicazione e la possibilità di interventi sulla custodia cautelare.
  • In casi di reati informatici con uso di strumenti di anonimizzazione (vpn, proxy), l'assenza nel mandato di una descrizione dettagliata delle modalità tecniche d'identificazione non è necessariamente decisiva; lo Stato richiesto deve però poter verificare i presupposti formali (provenienza dell'atto, doppia punibilità, ecc.) e, se del caso, richiedere chiarimenti integrativi.
  • La valutazione della completezza del mandato spetta al giudice dello Stato richiesto in funzione dei controlli di legge (non alla verifica approfondita della prova), salvo che emergano profili tali da violare diritti fondamentali in modo manifesto.

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