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Ordinanza

Ordinanza n. 853/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, “- dell’ordinanza settoriale n. 03 del 11.02.2026, recante “Ordinanza di chiusura attività di bar”, emessa dal Comune di San Vitaliano e notificata alla ricorrente a mezzo pec in data 11.02.2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi inclusa, per quanto di ragione, l’ordinanza di demolizione e ripristino n. 02 del 11.02.2026, richiamata nel provvedimento impugnato, se ed in quanto lesiva per gli interessi del ricorrente.”

Giustizia amministrativa202601416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di chiusura dell’attività di bar, nonché ordinanza di demolizione e ripristino richiamata nel provvedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore di bar)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha impugnato l’ordinanza settoriale comunale di chiusura dell’attività di bar, chiedendone la sospensione cautelare, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, inclusa l’ordinanza di demolizione e ripristino. In sede cautelare ha contestato, secondo quanto emerge dall’ordinanza, l’applicazione dell’art. 145 della l.r. n. 7/2020, relativo alla vigilanza e alle sanzioni per le attività di commercio in sede fissa, anziché dell’art. 149 della medesima legge regionale, relativo alla vigilanza e alle sanzioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare sulla base di una valutazione sommaria, ritenendo fondato il ricorso in ragione del profilo concernente l’erronea individuazione della disciplina sanzionatoria applicabile: l’attività di bar avrebbe dovuto essere assoggettata all’art. 149 della l.r. n. 7/2020, non all’art. 145. Ha inoltre ravvisato il pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c.p.a., privilegiando, in assenza di evidenti controindicazioni, la prosecuzione dell’attività. Quanto all’ordinanza di demolizione e ripristino, ne ha sospeso l’efficacia, limitatamente alla parte ricorrente, in attesa della definizione del merito e all’esito del bilanciamento degli interessi contrapposti. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 3 dicembre 2026; le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 145 l.r. n. 7/2020

    Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio in sede fissa

    Il Comune lo ha applicato all’attività di bar, ma il TAR ha ritenuto, in sede cautelare, che tale disposizione non fosse quella pertinente.

  • art. 149 l.r. n. 7/2020

    Vigilanza e sanzioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

    Il TAR ha ritenuto che questa fosse la disposizione che il Comune avrebbe dovuto applicare all’attività di bar.

  • art. 55 c.p.a.

    Il TAR ha ravvisato il pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la concessione della tutela cautelare e ha sospeso gli atti impugnati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’applicazione da parte dell’amministrazione di una disciplina sanzionatoria riferita a un’attività diversa da quella concretamente esercitata integra un profilo idoneo a fondare, a un primo esame sommario, il fumus boni iuris della domanda di annullamento.
  • L’attività di bar, qualificata come somministrazione di alimenti e bevande, deve essere assoggettata alla disciplina di vigilanza e sanzionatoria specificamente prevista per tale attività, anziché a quella relativa al commercio in sede fissa.
  • La chiusura di un’attività economica può determinare il pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c.p.a.; in assenza di evidenti controindicazioni, tale pregiudizio può giustificare la sospensione cautelare dell’atto e la prosecuzione dell’attività.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’efficacia di un’ordinanza di demolizione può essere sospesa limitatamente alla parte ricorrente quando ciò sia necessario per mantenere integra la situazione fino alla definizione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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