Ordinanza n. 16/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso e notificato in data -OMISSIS- dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Piacenza, con il quale il Dirigente dello Sportello Unico Immigrazione ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro rilasciato il -OMISSIS- in favore del lavoratore, sig. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio, rilevando che, dopo l'adozione del nuovo provvedimento di conferma della revoca, non risultavano più istanze cautelari sulle quali pronunciarsi. L'ordinanza non decide nel merito la legittimità della revoca originaria né il nuovo provvedimento, non impugnato dal ricorrente. Le spese della fase processuale sono state compensate.
Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro disposta dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Piacenza, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Nella precedente fase cautelare il Tribunale aveva ritenuto non adeguatamente comprovata la mancanza della capacità reddituale del datore di lavoro, censurando l'omessa valutazione delle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2023 e 2024 per il solo fatto che fossero state presentate da un professionista già segnalato per specifici reati. Era stato quindi ordinato il riesame integrale della capacità reddituale del datore di lavoro e l'adozione di un nuovo provvedimento di conferma o revoca dell'atto impugnato. A seguito del riesame, la Prefettura ha adottato il 19 dicembre 2025 un nuovo provvedimento di conferma della revoca. Il ricorrente non ha impugnato tale nuovo atto e, con memoria, si è limitato a insistere per l'accoglimento delle domande originarie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della trattazione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, in esecuzione di un'ordinanza cautelare propulsiva, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento sostitutivo o confermativo dell'atto impugnato, la persistente utilità della trattazione cautelare deve essere verificata alla luce del nuovo assetto provvedimentale.
- La mancata impugnazione del nuovo provvedimento adottato all'esito del riesame impedisce al giudice, nel procedimento cautelare pendente, di estendere d'ufficio la cognizione alla legittimità del nuovo atto.
- Se, dopo il riesame amministrativo, non residuano istanze cautelari concretamente scrutinabili, il giudice può disporre la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio, senza definire nel merito il ricorso originario.
Come è indicizzato
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