Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47600/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per un unico motivo la manifesta carenza e illogicità della motivazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare. Sostiene che le risultanze investigative, in particolare intercettazioni e altri elementi, non dimostrerebbero un concorso stabile tra l'Hyseni e gli altri soggetti albanesi: la sua partecipazione sarebbe limitata a una fase iniziale e non sarebbe emerso un contributo effettivo alle condotte contestate (capo B, capo C e capo G). Si denuncia poi l'assenza di riscontri oggettivi circa l'attività illecita, la mancata percezione di proventi e l'incertezza sui quantitativi di sostanza coinvolti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudizio di legittimità in sede cautelare è limitato a verificare l'adeguatezza e la non illogicità palese della motivazione sui gravi indizi, senza consentire una rivalutazione di merito. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione analitica e congrua, basata su intercettazioni, videoriprese, localizzazioni satellitari, servizi e relazioni di polizia che documentano: l'importazione di 30 kg di cocaina organizzata dal "Gruppo Colafigli" (capo B), l'importazione di centinaia di kg di hashish dalla Spagna e il ruolo concorsuale dell'Hyseni nell'approvvigionamento e nell'organizzazione dello scarico (capo C), nonché la sua partecipazione all'incontro del 2/7/2020 e ai successivi contatti relativi all'acquisto contestato (capo G). Per tali ragioni la motivazione è stata ritenuta priva di vizi manifesti e il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla richiesta del ricorrente di riesame della misura cautelare; implicitamente applicata come titolo procedurale per la pronuncia del Tribunale del riesame

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Definisce il perimetro del giudizio di legittimità sulla motivazione delle misure cautelari: la Cassazione verifica l'adeguatezza e la non manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi, senza poter svolgere una rivalutazione di merito degli elementi di prova

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che disciplina la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; è il capo di imputazione principale per le condotte contestate e che giustifica la misura cautelare

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990

    Riferimento all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto sussistente un'organizzazione (il "Gruppo Colafigli") riconducibile alla fattispecie associativa

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria a conclusione del provvedimento (memore della chiusura della sentenza e delle formalità), non rilevante ai fini della decisione sul merito cautelare

Massime di principio

  • In sede di cassazione cautelare la Corte verifica solo l'adeguatezza e l'assenza di illogicità manifesta della motivazione sui gravi indizi, non potendo riesaminare i fatti o proporre una diversa valutazione probatoria.
  • Intercettazioni, videoriprese, localizzazioni satellitari e riscontri operativi, se richiamati in modo analitico, possono costituire elementi idonei a dimostrare gravi indizi di partecipazione a traffici di stupefacenti.
  • La partecipazione a incontri con altri indagati e la ricorrenza di contatti significativi possono essere valutati come indizi rilevanti del ruolo nell'organizzazione, anche se non sempre ogni intercettazione nomina espressamente il singolo.
  • La contestazione dell'assenza di profitti o della discordanza tra cifre economiche è, di norma, questione di merito e non sufficiente da sola a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione cautelare.
  • Per impugnare con successo la motivazione cautelare è necessario dimostrare vizi logici evidenti o l'assenza totale di elementi concreti; argomentazioni meramente alternative o rivalutazioni probatorie sono inammissibili in Cassazione cautelare.
  • Quando la misura è fondata su un quadro indiziario complessivo (più fonti e riscontri), il giudice di legittimità tende a ritenere la motivazione congrua se la ricostruzione è coerente e documentata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.