Sentenza n. 10849/2026 - Roma, Sezione 4
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha chiesto l'ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015, istanza presentata al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. L'Amministrazione è rimasta inerte, senza adottare un provvedimento espresso entro il termine previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990. Il Ministero dell'interno ha rappresentato l'indisponibilità di posti nelle strutture dedicate e ha chiesto un termine ulteriore per provvedere all'inserimento nel circuito di accoglienza. Il ricorrente ha quindi domandato l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'adozione di un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato illegittimo il silenzio dell'Amministrazione. Ha ritenuto che, a fronte di un'istanza ritualmente presentata da un richiedente protezione internazionale, sussista l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di legge. Ha escluso che l'indisponibilità temporanea di posti o altre difficoltà organizzative possano giustificare la mancata attivazione dell'accoglienza o legittimare l'inserimento in una lista d'attesa, trattandosi di un atto meramente interlocutorio. Le esigenze organizzative possono incidere soltanto sulle modalità dell'accoglienza, non sulla sua mancata attivazione. L'Amministrazione è stata condannata ad adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, o un funzionario formalmente delegato, con ulteriori trenta giorni per provvedere. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Disciplina gli obblighi dell'Amministrazione in materia di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale.
Direttiva 2013/33/UE
Prevede l'obbligo di assicurare misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale; tale obbligo ha carattere immediato e non può essere compresso per ragioni meramente organizzative o per carenza di posti.
art. 2, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone all'Amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dalla legge.
art. 97 Cost.
Il silenzio protratto oltre il termine di legge contrasta con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'Amministrazione competente, a fronte dell'istanza di ammissione alle misure di accoglienza presentata da un richiedente protezione internazionale in possesso dei requisiti di legge, deve adottare un provvedimento espresso entro il termine previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990.
- L'obbligo di assicurare l'accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere escluso o differito per la mera indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie o per altre difficoltà organizzative.
- L'inserimento del richiedente in una lista d'attesa è un atto interlocutorio e non equivale all'adempimento dell'obbligo di provvedere né soddisfa il diritto all'attivazione delle misure di accoglienza.
- Le esigenze organizzative dell'Amministrazione possono incidere sulle modalità concrete di erogazione dell'accoglienza, ma non possono giustificarne la mancata attivazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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