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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20214/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti della Rizzi con riferimento ai capi relativi a partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e due reati fine. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge (artt.125, 275, 299, 178 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, lamentando che non era stata valorizzata la risalenza temporale delle condotte e non si era considerato che, dopo l'arresto del figlio Recchia, la Rizzi si era allontanata dal contesto criminale; ha sostenuto che mancava una prova logica e riscontrabile dell'emergenza cautelare e che il decorso del tempo avrebbe dovuto attenuare il giudizio di pericolosita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e aspecifico, privo della necessaria correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le censure mosse. Il Collegio ha ricordato i limiti del controllo di legittimità sulle misure cautelari, che si limita a verificare l'esposizione di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di Bari: sussisteva un consolidato quadro di gravità indiziaria, le condotte erano ripetute nel tempo e inserite in un contesto organizzato, erano presenti comportamenti elusivi dello svolgimento delle indagini e la solo decorrenza del tempo non era idonea a dimostrare la dissociazione. La Corte ha inoltre richiamato la presunzione di necessità cautelare di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen. per i reati in questione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamata la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati indicati al comma 3; tale presunzione, speciale rispetto alla norma generale, fa ritenere sussistente salvo prova contraria l'attualita e concretezza del pericolo.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte sottolinea che la presunzione speciale di cui all'art.275 comma 3 prevale sulla regola generale se il titolo cautelare riguarda quei reati.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata come base per dichiarare l'impugnazione inammissibile quando questa e generica e aspecifica, ossia priva della correlazione tra censure e motivazione impugnata.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa nella censura; non emergono interpretazioni specifiche della Corte nel testo se non il richiamo generale alle doglianze di violazione di legge.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa nella prospettazione di violazione di legge; la sentenza non sviluppa un'interpretazione autonoma di tale norma nel contesto della decisione.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa tra le norme indicate come violate; la Corte non conclude che tale norma sia stata effettivamente applicata in modo errato, avendo ritenuto la motivazione del Tribunale congrua.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; disposizione procedurale sull'esecuzione della decisione.

Massime di principio

  • Un ricorso in cassazione contro misure cautelari deve essere specifico: le censure devono correlare punto per punto le ragioni della decisione impugnata per evitare l'inammissibilita per aspecificita.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulle misure cautelari e limitato a verificare che il provvedimento contenga ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicita manifeste; non e consentita una riconsiderazione ampia del merito.
  • Per reati ricompresi nell'art.275 comma 3 cod. proc. pen. opera una presunzione relativa di necessita della custodia cautelare: il mero decorso del tempo senza ulteriori elementi non basta a superare tale presunzione; e necessario fornire elementi concreti di dissociazione o attenuazione del pericolo.
  • Elementi come condotte ripetute, elusione delle indagini o mantenimento di rapporti utili al sodalizio sono valutati come indici concreti di persistenza del pericolo e giustificano misure cautelari anche se non sono intervenute nuove condotte delittuose.
  • La prova della cessazione della pericolosita deve essere fondata su riscontri oggettivi e attualizzati, non su argomentazioni generiche o sulla sola carcerazione di un terzo (es. un familiare) quando siano possibili contatti o influenze residue.

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