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Sentenza

Sentenza n. 67/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento - del silenzio serbato dalla Motorizzazione Civile di Napoli sull'istanza d'accesso agli atti amministrativi presentata dalla SAS Sica di Loiacono Francesco & C. in data 23.5.2025 (doc. n. 1), integrata in data 18.06.2025 (doc. n. 3) per il rilascio degli atti presupposti alla documentazione inerente la prima immatricolazione in Italia dell’autoveicolo Audi targato GA539JV e per l'accertamento - del diritto di accesso della ricorrente al rilascio di copia semplice dei documenti predetti.

Giustizia amministrativa202504034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativi alla prima immatricolazione in Italia di un autoveicolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato un'istanza di accesso documentale, successivamente integrata su richiesta dell'amministrazione, per ottenere copia della documentazione relativa alla prima immatricolazione in Italia di un autoveicolo Audi di sua proprietà. L'accesso era finalizzato a verificare le dichiarazioni contenute negli atti e ad acquisire elementi utili per ottenere, previa eventuale rettifica della data di immatricolazione, l'esenzione dalla tassa automobilistica regionale prevista dalla Regione Puglia per i veicoli nuovi ibridi nei primi cinque anni dall'immatricolazione. A seguito dell'integrazione documentale, l'amministrazione non adottava alcun provvedimento, determinando il silenzio-rigetto. In giudizio l'amministrazione eccepiva il difetto di interesse, sostenendo di avere già rettificato la data di prima immatricolazione, e chiedeva in subordine la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La ricorrente deduceva invece la persistente necessità di acquisire gli atti per verificare la posizione del veicolo e valutare eventuali iniziative giudiziarie, posto che l'autovettura risultava ancora immatricolata come usata e tale qualificazione ostacolava la fruizione dell'agevolazione fiscale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che la mera rettifica della data di immatricolazione non aveva soddisfatto l'interesse all'ostensione, poiché il veicolo risultava ancora immatricolato come usato e permaneva l'interesse della società ad acquisire la documentazione. Il Collegio ha qualificato l'istanza come accesso documentale difensivo, ritenendo sussistente il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare, consistente nella verifica dei presupposti per il regime agevolativo regionale e nella possibile tutela giudiziaria. Ha precisato che non era necessario anticipare la valutazione sull'ammissibilità, rilevanza o decisività dei documenti nell'eventuale giudizio di merito, salvo il caso di collegamento evidentemente insussistente o di accesso pretestuoso. Il TAR ha inoltre rilevato che, anche a prescindere dalla qualificazione come accesso difensivo, la società, quale proprietaria del veicolo, vantava una posizione differenziata e qualificata e che non ricorreva alcuna causa di esclusione prevista dall'art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990. Ha quindi annullato il diniego tacito, riconosciuto il diritto di accesso e ordinato al Ministero di esibire la documentazione entro trenta giorni, condannandolo alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplina generale del diritto di accesso documentale; nel caso concreto fonda la richiesta di copia degli atti relativi alla prima immatricolazione del veicolo.

  • art. 24, comma 1, l. 241/1990

    Le ipotesi di esclusione dall'accesso non risultano applicabili alla documentazione richiesta.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    In materia di accesso difensivo richiede un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da curare o tutelare; non impone però alla pubblica amministrazione o al giudice dell'accesso di anticipare la valutazione sull'ammissibilità, influenza o decisività della prova nell'eventuale giudizio, salvo collegamento manifestamente inesistente o uso pretestuoso.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso è stato qualificato come silenzio-rigetto.

  • art. 116 c.p.a.

    Consente di impugnare il diniego o il silenzio sull'accesso e di ottenere dal giudice l'ordine di esibizione dei documenti; nel caso concreto l'ordine è stato impartito entro trenta giorni.

Massime di principio

  • Nell'accesso difensivo, l'istante deve indicare un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che intende curare o tutelare; non è invece necessario dimostrare anticipatamente l'ammissibilità, la rilevanza o la decisività dei documenti nell'eventuale giudizio di merito.
  • La verifica del nesso di strumentalità nell'accesso difensivo non richiede una valutazione ex ante sull'esito dell'eventuale controversia, salvo che il collegamento tra documenti e finalità difensiva sia evidentemente inesistente oppure che l'istanza risulti pretestuosa o temeraria.
  • La rettifica di un dato contenuto negli atti amministrativi non determina la cessazione della materia del contendere sull'istanza di accesso quando permane l'interesse dell'istante a conoscere la documentazione presupposta e il risultato perseguito non è stato integralmente conseguito.
  • Il proprietario di un veicolo vanta una posizione differenziata e qualificata che, in relazione agli atti amministrativi concernenti la prima immatricolazione del mezzo, è idonea a fondare l'interesse diretto e concreto all'accesso documentale, in assenza di specifiche cause di esclusione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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