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Ordinanza

Ordinanza n. 74/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della nota (decreto) del Ministero dell’Interno prot.n.(uscita) -OMISSIS- del 28.07.2025 e notificata il 29.07.2025 recante rigetto dell’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001; - della nota del preavviso di rigetto; - nonché di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto; > per quanto riguarda i motivi aggiunti il 22.01.2026, per l’annullamento - della nota (decreto) del Ministero dell’Interno prot.n. -OMISSIS- (fasc. -OMISSIS-) notificata il 21.01.2026 recante nuovo rigetto dell’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis del d.lgs. 151/2001; - del preavviso di diniego prot. n. -OMISSIS- notificato il 20.11.2025; - nonché di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto.

Giustizia amministrativa202500940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: secondo diniego del trasferimento temporaneo ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, adottato a seguito del precedente riesame disposto in sede cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il primo diniego ministeriale dell’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e, con motivi aggiunti, il nuovo diniego adottato dopo l’ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame. Il primo provvedimento era stato motivato con riferimento alle esigenze di servizio dell’ufficio di appartenenza, alle carenze di organico, al pregiudizio per le funzioni istituzionali, alla rimpiazzabilità del posto lasciato vacante e alla possibilità degli uffici di destinazione di fronteggiare diversamente la scopertura. La parte ricorrente ha dedotto, con riguardo al secondo diniego, in particolare difetto di istruttoria e difetto di motivazione circa l’effettiva sussistenza di esigenze organiche e di servizio idonee a impedire l’assegnazione temporanea, anche considerando la finalità della disciplina di tutela della famiglia e dell’infanzia. L’Amministrazione, nel nuovo provvedimento, ha ribadito le precedenti considerazioni, aggiungendo una percentuale di scopertura non superiore al 17% e sostenendo la sostituibilità delle mansioni, ritenute meramente esecutive.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare rilevando sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che il secondo diniego apparisse nuovamente illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione. Le argomentazioni dell’Amministrazione sono state giudicate generiche e non sufficienti a dimostrare motivate esigenze organiche e di servizio ostative al trasferimento temporaneo. In particolare, la percentuale di scopertura non superiore al 17% non è stata ritenuta eccessiva, anche alla luce del parametro del 40% richiamato dalla giurisprudenza, mentre il richiamo alla sostituibilità delle mansioni non evidenziava specifiche ragioni di urgenza, complessità o impossibilità di soluzioni alternative. Il TAR ha sottolineato che, in presenza degli altri presupposti di legge, le esigenze dell’Amministrazione devono essere valutate con motivazione particolarmente stringente, poiché vengono in rilievo interessi costituzionalmente protetti del lavoratore-genitore e la finalità di tutela dei minori propria dell’art. 42-bis. È stato quindi ordinato al Ministero dell’Interno di riesaminare il provvedimento entro sessanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza da parte della ricorrente o, in alternativa, dalla comunicazione della Segreteria, depositando entro il 15 giugno 2026 il nuovo provvedimento e tutti gli elementi utilizzati per le valutazioni. L’udienza pubblica è stata differita alla prima udienza di marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disciplina tutela il lavoratore-genitore e interessi di rilievo costituzionale connessi alla protezione della famiglia e al sostegno all’infanzia; il diniego richiede una motivazione particolarmente stringente sulle esigenze ostative dell’Amministrazione.

  • comma 31-bis dell’art. 45 d.lgs. 95/2017

    motivate esigenze organiche e di servizio

    Per il personale delle forze di polizia, le esigenze organiche e di servizio possono giustificare il diniego dell’assegnazione temporanea solo se concretamente motivate e adeguatamente dimostrate.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha provveduto disponendo il riesame dell’atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Il diniego dell’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, anche per il personale delle forze di polizia, è soggetto a un obbligo motivazionale particolarmente stringente, in ragione degli interessi costituzionalmente rilevanti di tutela della famiglia e dell’infanzia.
  • Il generico richiamo alle scoperture dell’organico della sede di appartenenza o alle ordinarie esigenze di servizio non è sufficiente a giustificare il diniego dell’assegnazione temporanea; l’Amministrazione deve indicare specifiche ragioni ostative, riferite anche alle mansioni concretamente svolte dal richiedente.
  • Le esigenze organiche e di servizio possono prevalere sugli interessi tutelati dall’art. 42-bis solo quando siano concretamente dimostrate esigenze di urgenza, complessità o impossibilità di ricorrere a soluzioni alternative.
  • Una percentuale di scopertura non superiore al 17%, considerata isolatamente e senza ulteriori elementi concreti, non dimostra di per sé la gravità delle esigenze di servizio ostative al trasferimento temporaneo.
  • Il riesame disposto in sede cautelare deve essere effettivo e corredato da un’istruttoria specifica: l’Amministrazione non può limitarsi a riproporre la motivazione del precedente diniego aggiungendo elementi meramente generici o non decisivi.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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