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Sentenza

Sentenza n. 149/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo: - della nota del Comune di Sgurgola n. 4618 del 23 ottobre 2025, con cui è stato comunicato alla Regione Lazio che l’ente locale non ha autorizzato l'installazione della SRB per la telefonia mobile prevista nel PNRR “NIN2067” richiesta dalla INWIT s.p.a. ai sensi dell’art. 44 CCE; - delle note comunali del 22 settembre 2025 n. 4104, della deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 28 febbraio 2024 e della nota comunale del 2 ottobre 2025 n. 4260; nonché per l'accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza ex art. 44 CCE presentata dalla INWIT s.p.a. il 5 agosto 2025; B) quanto ai motivi aggiunti: - della nota del Comune di Sgurgola n. 5473 del 18 dicembre 2025 recante la comunicazione del diniego alla realizzazione della SRB NIN2067 prevista nel PNNR; - della successiva nota del Comune di Sgurgola n. 549 del 19 dicembre 2025, recante l’avvio del procedimento per il diniego dei lavori; ove occorrer possa, della citata deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 28 febbraio 2024, già impugnata con il ricorso introduttivo; nonché per l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza ex art. 44 CCE presentata dalla ricorrente il 5 agosto 2025.

Giustizia amministrativa202500954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: note comunali di diniego o di contestazione dell'installazione di una stazione radio base PNRR e successivo avvio del procedimento di diniego, nonché atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, aggiudicataria in raggruppamento temporaneo del Lotto n. 1 della procedura “Italia 5G” finanziata dal PNRR, ha presentato il 5 agosto 2025 un'istanza ex artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una stazione radio base su area privata individuata in funzione della copertura dei pixel previsti dal bando. Il Comune non ha richiesto integrazioni documentali entro quindici giorni, né ha adottato entro sessanta giorni un diniego, un parere negativo dell'organismo competente ai controlli radioprotezionistici, una determinazione conclusiva della conferenza di servizi o un dissenso congruamente motivato di un'amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento della formazione del silenzio-assenso e l'annullamento o comunque l'inefficacia delle note comunali successive, deducendo la loro tardività, l'assenza dei presupposti dell'autotutela, la violazione dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 e l'illegittimità di limiti comunali generalizzati alla localizzazione delle SRB. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego del 18 dicembre 2025 e la comunicazione di avvio del 19 dicembre 2025, riproponendo le censure originarie.

La decisione

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati accolti. Il TAR ha accertato che il silenzio-assenso si era formato sull'istanza del 5 agosto 2025, poiché il Comune non aveva esercitato tempestivamente il potere di richiedere integrazioni e nessun atto ostativo valido era intervenuto entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le successive note comunali sono state dichiarate inefficaci ai sensi dell'art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003, in quanto adottate quando il procedimento si era già concluso per silentium e prive degli elementi propri dell'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990. Il Collegio ha inoltre rilevato che il Comune non può imporre, mediante provvedimenti o regolamenti, divieti generalizzati di installazione delle SRB o limitare la localizzazione a uno o pochi siti ritenuti idonei; può individuare soltanto specifici e tassativi siti vietati per la tutela di particolari zone o beni, mentre la tutela radioprotezionistica spetta agli organismi competenti, tra cui l'ARPA. Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono opere di pubblica utilità e assimilate alle opere di urbanizzazione primaria. Per gli interventi “Italia 5G”, inoltre, la localizzazione nelle aree bianche è disposta sulla base dei pixel indicati dal bando, anche in deroga ai regolamenti comunali ex art. 8, comma 6, l. n. 36/2001. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti per la ragione più liquida. Il Comune è stato condannato al pagamento di 6.000 euro di spese, oltre accessori e restituzione del contributo unificato; le spese sono state compensate nei rapporti con le amministrazioni statali e dichiarate non ripetibili nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    “Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo ... e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.”

    La disposizione introduce un procedimento accelerato e un termine perentorio di sessanta giorni per la formazione del silenzio-assenso. L'unica causa tipizzata di sospensione è la richiesta, per una sola volta, di integrazioni documentali entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.

  • art. 44, commi 6, 6-bis e 10, d.lgs. 259/2003

    “Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza ... l'integrazione della documentazione prodotta.”

    Le esigenze istruttorie devono essere fatte valere tempestivamente entro quindici giorni; in mancanza, il termine per la formazione del silenzio-assenso non può essere successivamente differito.

  • art. 49-ter d.lgs. 259/2003

    Gli atti tardivi diretti a rimettere in discussione l'effetto assentivo formatosi ai sensi dell'art. 44, comma 10, sono inefficaci secondo il regime richiamato dalla disposizione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Dopo la formazione del silenzio-assenso, l'amministrazione può intervenire sulla decisione tacita soltanto mediante un valido esercizio dell'annullamento d'ufficio, con individuazione dei relativi presupposti, compreso l'interesse pubblico concreto al ripristino della legalità.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    Gli atti tardivi adottati per rimettere in discussione il titolo formatosi per silenzio sono inefficaci, secondo il regime applicabile richiamato dall'art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    I Comuni possono individuare specifici e tassativi siti nei quali è vietata l'installazione per esigenze di tutela di particolari zone o beni, ma non possono introdurre divieti o limiti generalizzati né utilizzare la localizzazione come strumento di tutela radioprotezionistica.

  • artt. 43 e 51 d.lgs. 259/2003

    La disciplina delle infrastrutture di comunicazione elettronica non consente ai Comuni di opporre limiti generali alla localizzazione delle SRB incompatibili con il quadro statale.

  • art. 86, comma 3, d.lgs. 259/2003

    “[Le infrastrutture per le reti pubbliche di comunicazione] sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria.”

    Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, in linea generale, realizzabili sull'intero territorio, ferma la possibilità di prescrizioni localizzative specifiche e differenziate.

  • art. 90, comma 1, d.lgs. 259/2003

    “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione” sono opere di “pubblica utilità”.

    La qualificazione come opere di pubblica utilità rafforza l'esigenza di assicurare la capillare diffusione degli impianti e impedisce limitazioni comunali generalizzate.

  • art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60/2024, convertito in l. n. 95/2024

    “La localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.”

    Per gli interventi del Piano “Italia 5G” la localizzazione nelle aree bianche è determinata sulla base dei pixel indicati dal bando e la disciplina speciale prevale sulla pianificazione o sui regolamenti comunali incompatibili.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione con sentenza semplificata dei motivi aggiunti, con decisione contestuale del ricorso originario.

Massime di principio

  • Nella procedura per l'autorizzazione all'installazione di stazioni radio base disciplinata dall'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, il silenzio-assenso si forma decorso il termine perentorio di sessanta giorni senza un valido atto ostativo previsto dalla legge. La richiesta di integrazioni documentali sospende il termine soltanto se formulata, una sola volta, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.
  • Una volta formato il silenzio-assenso sull'istanza di installazione di una stazione radio base, l'amministrazione non può adottare tardivamente un diniego o altro atto incompatibile con il titolo tacito, salvo il previo e valido esercizio dell'annullamento d'ufficio, con la ricorrenza e l'esplicitazione dei relativi presupposti.
  • I Comuni non possono introdurre, mediante regolamenti o provvedimenti, divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base, né limitare surrettiziamente la localizzazione a uno o pochi siti ritenuti idonei. Possono invece individuare specifici e tassativi siti vietati per concrete esigenze di tutela di particolari zone o beni di pregio.
  • La tutela radioprotezionistica connessa alle emissioni elettromagnetiche è attribuita agli organismi competenti dalla normativa statale e non può essere autonomamente esercitata dal Comune mediante limiti localizzativi generalizzati.
  • Le infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione sono opere di pubblica utilità e sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria; i criteri comunali di localizzazione devono quindi rispettare l'esigenza di capillare diffusione del servizio e non possono tradursi in divieti incompatibili con la disciplina statale.
  • Per gli interventi del Piano “Italia 5G” nelle aree bianche, la localizzazione degli impianti sulla base dei pixel indicati dal bando prevale, anche in deroga ai regolamenti comunali, sulla pianificazione o sulle precedenti determinazioni comunali incompatibili.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoTitoli abilitativi edilizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicità

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