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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26374/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per mancata prova del perfezionamento della notifica del ricorso, rilevando l'assenza in atti dell'avviso di ricevimento della CAD. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché il contribuente intimato non si è costituito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che le era sfavorevole. Nel giudizio di legittimità, però, dagli atti non risultava prodotta la CAD, cioè l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui si comunica il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale. La Corte ha rilevato che, quando la notifica a mezzo posta non si perfeziona per rifiuto, assenza temporanea del destinatario o irreperibilità/inidoneità di chi possa ricevere il plico, la prova del perfezionamento della notificazione richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD; la sola prova della spedizione non basta. In assenza di tale documento e non essendosi costituito l'intimato, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    La notificazione a mezzo posta richiede la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio tramite la produzione della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta consegna o il compimento delle formalità sostitutive.

  • art. 140 c.p.c.

    Quando la notificazione avviene con le formalità previste per assenza o irreperibilità del destinatario, la prova del suo perfezionamento passa anche attraverso la raccomandata informativa e il relativo avviso di ricevimento.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte esclude la possibilità di disporre la rinnovazione della notificazione in difetto della prova dell'avviso di ricevimento e in assenza di attività difensiva dell'intimato.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione dell'avviso di ricevimento non depositato in origine è consentita fino all'udienza/adunanza fissata per la decisione, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 379 c.p.c.

    L'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Nel procedimento camerale l'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'adunanza, prima dell'avvio della relazione.

  • L. 890/1982

    Per le notifiche a mezzo posta degli atti impositivi o processuali, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD quando il plico non sia stato consegnato direttamente al destinatario.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo posta di un atto processuale o impositivo, la prova del perfezionamento non può fondarsi sulla sola spedizione della raccomandata informativa, ma richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD quando la consegna diretta al destinatario non sia avvenuta.
  • L'avviso di ricevimento mancante può essere prodotto tardivamente solo entro i limiti temporali fissati dal rito di legittimità; se non viene prodotto e la parte intimata non si costituisce, il ricorso è inammissibile.
  • In mancanza di prova del perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione, non è consentita la concessione di un termine per integrare il deposito né la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., se non ricorrono i relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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