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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 839/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della convalida del provvedimento questorile del 17/05/2024 che imponeva l'obbligo di presentazione in Questura per la durata di quattro anni in occasione delle partite del Palermo; dedotte: (i) violazione dell'art. 6, L. 13/12/1989, n. 401 e difetto di motivazione circa la congruità della durata, ritenuta prossima al massimo edittale di 5 anni; (ii) compressione del diritto di difesa per l'esiguità del tempo tra notifica (18/05/2024, sabato) e richiesta/convalida (20/05/2024) tali da non consentire al difensore di consultare gli atti; (iii) difetto di specificazione dell'attribuibilità della condotta, essendo contestato solo lo status di "assiduo frequentatore" e membro attivo della tifoseria senza descrizione degli addebiti concreti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla carenza motivazionale sulla congruità della durata della prescrizione: l'ordinanza del GIP è stata annullata limitatamente alla durata dell'obbligo di presentazione e la vicenda è rinviata al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio. Conseguentemente è stata dichiarata l'inefficacia, nella parte annullata, del provvedimento del Questore e disposta la comunicazione dell'atto al Questore. La Corte non ha ulteriormente esaminato gli altri motivi in ragione della pronuncia rescindente.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    La Corte richiama i presupposti per la convalida del provvedimento questorile: a) esigenze di necessità e urgenza che hanno giustificato l'adozione; b) pericolosità concreta e attuale del soggetto; c) attribuibilità delle condotte e loro riconducibilità alle ipotesi dell'art. 6; d) congruità della durata della misura. In particolare è richiesto un concreto e specifico apprezzamento motivato della congruità della durata, non meramente formale

Massime di principio

  • La convalida di misure limitative come l'obbligo di presentazione richiede motivazione specifica e puntuale, specie sulla congruità della durata: frasi generiche come "congrua" non sono sufficienti.
  • Se la durata della misura si avvicina al massimo edittale, il giudice deve fornire adeguata giustificazione per non ridurla; in mancanza la misura può essere annullata o ridotta in sede di controllo.
  • La compressione temporale formale del termine a difesa (es. rispetto delle 48 ore) può non garantire il diritto di difesa se materialmente il difensore non può accedere agli atti (es. per notifiche nel fine settimana); va valutata la reale possibilità di esercitare il contraddittorio.
  • L'attribuzione di condotte contestate deve essere dettagliata: non è sufficiente contestare lo "status" di tifoso o la frequentazione dello stadio senza descrivere comportamenti specifici riconducibili alle fattispecie previste dalla norma.
  • In sede di impugnazione la Corte può limitare l'annullamento a singoli profili (es. durata) rimandando al giudice di merito per un nuovo esame, con possibile sospensione della parte annullata del provvedimento.

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