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Sentenza

Sentenza n. 13485/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 11176/2025 pubblicata il 05.11.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202605323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 11176/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 11176/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero. La sentenza civile aveva accertato il diritto della ricorrente alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta erogazione, e aveva condannato il Ministero a mettere la Carta a disposizione dell'interessata. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, il Ministero è rimasto inerte. L'Amministrazione si è costituita con una memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che risultava documentalmente l'omessa esecuzione della sentenza civile. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, per l'importo complessivo di euro 1.500,00, maggiorato di interessi o rivalutazione secondo quanto stabilito dal giudicato, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale Commissario ad acta il direttore generale competente dell'Amministrazione resistente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero e previa richiesta della ricorrente. Non sono state applicate penalità di mora, non essendone stati ritenuti sussistenti allo stato i presupposti; il TAR ha tuttavia precisato che potranno essere richieste in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza dispone inoltre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato, anche derivante da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce presupposto per procedere esecutivamente nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone, per l'esecuzione coattiva del titolo, la rituale notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve eseguire il giudicato nei suoi esatti contenuti economici e sostanziali, compresi gli interessi o la rivalutazione riconosciuti dal titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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