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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11064/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I lavoratori hanno agito per ottenere l'accertamento del loro diritto all'applicazione del contratto collettivo del comparto Ministeri per il periodo 2006/2009 e la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive. Essi hanno dedotto che il trattamento economico del personale dell'ente sarebbe parametrato a quello degli impiegati civili dello Stato e che, in passato, l'ente aveva deliberato l'applicazione di contratti collettivi di area dirigenziale; hanno inoltre sostenuto che la mancata tempestiva approvazione delle tabelle di equiparazione e del regolamento organico non poteva paralizzare il diritto alla retribuzione contrattuale. Nei motivi di ricorso in cassazione hanno denunciato, in sintesi: violazione dell'art. 45 d.lgs. 165/2001, dell'art. 36 Cost. e di norme regionali siciliane; erroneità della tesi per cui il diritto dipenderebbe dalla delibera di recepimento dell'ente; illegittimità della negazione della retribuzione proporzionata; errata interpretazione delle norme regionali sulla subordinazione di regolamento e tabelle di equiparazione all'approvazione regionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata nei limiti in cui aveva fatto dipendere l'applicabilità della contrattazione collettiva dalla mancata approvazione del regolamento interno o delle tabelle di equiparazione: il diritto alla retribuzione nasce infatti dalla contrattazione collettiva applicabile e non può essere precluso da inerzie o mancate approvazioni regionali. Tuttavia, proprio ricostruendo correttamente il quadro normativo, la Corte ha escluso che i ricorrenti potessero invocare il contratto del comparto Ministeri, poiché il rapporto degli addetti dell'ente non è automaticamente equiparato a quello dei ministeriali e la normativa regionale richiamata non consente tale estensione. Ne è derivato il rigetto finale delle domande e del ricorso, con nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato e con l'ordine sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio [...] è definito dai contratti collettivi"

    la retribuzione del pubblico impiego contrattualizzato trova fondamento esclusivo nella contrattazione collettiva applicabile; l'inerzia dell'amministrazione o della Regione non può impedire il sorgere del diritto alla retribuzione dovuta

  • art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001

    "[l]'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi"

    la definizione del trattamento economico dei dipendenti pubblici è riservata alla contrattazione collettiva

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    anche per il personale regionale il rapporto di impiego è disciplinato dalla legge statale e, per rinvio, dalla contrattazione collettiva

  • art. 1, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    i principi del testo unico sul pubblico impiego costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale che si impongono anche alle Regioni a statuto speciale

  • art. 28, comma 1, legge Regione Siciliana n. 21 del 1965

    il regolamento organico dell'ente deve essere informato ai principi dell'impiego statale, ma non comporta l'automatica applicazione integrale della contrattazione del comparto Ministeri

  • art. 22, legge Regione Siciliana n. 21 del 1965

    le deliberazioni dell'ente diventano esecutive se non respinte dall'Assessore competente entro il termine previsto

  • art. 31, commi 1-4, legge Regione Siciliana n. 6 del 1997

    il trattamento del personale degli enti regionali non può superare quello del personale regionale; l'applicabilità dei contratti di settore/integrativi è subordinata al reperimento di nuove e maggiori entrate; le tabelle di equiparazione richiedono approvazione secondo il procedimento previsto

  • art. 36 Cost.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente

  • art. 3 Cost.

    richiamato in relazione alla dedotta violazione del quadro costituzionale di riferimento

  • art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

    richiamato per sostenere che la disciplina del rapporto di lavoro pubblico rientra nell'ordinamento civile di competenza statale

  • art. 4 d.P.Reg. n. 70 del 1979

    invocato dai ricorrenti a sostegno della pretesa retributiva

  • art. 15 Statuto ESA

    richiamato dai ricorrenti come base del trattamento economico del personale dell'ente

  • art. 17, lett. f), Statuto della Regione Siciliana

    richiamato nel primo motivo insieme alle norme sulla competenza legislativa regionale

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per censurare l'interpretazione della delibera ESA n. 28 del 2011

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto al trattamento economico nasce dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto e non può essere negato per il solo fatto che l'ente o la Regione non abbiano approvato regolamenti interni o atti di recepimento.
  • Le norme regionali che disciplinano il personale di enti strumentali devono essere lette in coerenza con i principi fondamentali del pubblico impiego privatizzato e non possono derogare alla riserva alla contrattazione collettiva in materia retributiva.
  • Il richiamo ai principi dell'impiego statale non equivale a un'automatica assimilazione, in blocco, al comparto ministeriale: l'individuazione del contratto collettivo dipende dalla concreta collocazione dell'ente nel sistema contrattuale di riferimento.
  • Le tabelle di equiparazione e gli atti interni di recepimento possono rilevare per l'inquadramento e per i limiti massimi del trattamento, ma non costituiscono il fondamento esclusivo del diritto alla retribuzione, che resta radicato nel contratto collettivo vigente.
  • Quando il giudice di merito collega erroneamente l'esistenza del diritto alla mancata approvazione di un atto interno, la motivazione va corretta, ma il ricorso resta infondato se la pretesa si fonda sull'applicazione di un contratto collettivo non pertinente al rapporto dedotto.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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