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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24705/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto, ad opera del Magistrato e poi del Tribunale di sorveglianza, della richiesta di permesso premio. Il diniego si era fondato sulla relazione che indicava la prosecuzione del trattamento esclusivamente inframurario, sulla gravità dei reati (ergastolo per omicidio e reati aggravati dal metodo mafioso), sull'assenza di elementi concreti e specifici di dissociazione dagli ambienti mafiosi (la lettera di dissociazione è ritenuta generica) e sulle informazioni di polizia che indicavano l'assenza di lavoro e i precedenti che attestano ruolo di rilievo nell'associazione (custode dell'arsenale). In cassazione si è dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 4-bis, 30-ter e 58-ter dell'ordinamento penitenziario alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019 e vizio di motivazione per travisamento della prova sui presupposti per la concessione del permesso premio.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione e l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019: la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4-bis comma 1 elimina la presunzione assoluta di persistenti legami mafiosi, ma non abroga l'onere del detenuto non collaborante di allegare elementi "specifici" e congrui che indichino la cessazione dei collegamenti e l'assenza del rischio di ripristino. Il Tribunale di sorveglianza ha valutato le allegazioni di Amato come generiche e non riscontrate da elementi fattuali e ha valorizzato le informazioni dei competenti uffici (DDA, Questura, sentenze definitive) che confermano il ruolo di rilievo dell'imputato. Non si è ravvisata incompletezza istruttoria né introduzione di requisiti nuovi; pertanto il rigetto è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen. (legge n. 354/1975, comma 1)

    La Corte costituzionale (sent. n. 253/2019) ha dichiarato incostituzionale la parte che introduceva una presunzione assoluta di persistenza dei legami mafiosi; la norma, come interpretata, consente ora che la presunzione sia superata mediante specifici e congrui elementi probatori che dimostrino l'assenza di attualità dei collegamenti e del pericolo di ripristino.

  • art. 30-ter ord. pen. (permessi premio)

    Il giudice deve compiere un esame concreto e individualizzato del percorso rieducativo del detenuto; la concedibilità del permesso si valuta anche alla luce della prova della presa di distanza dai vincoli associativi e dell'assenza di rischio di ripristino dei collegamenti.

  • art. 58-ter ord. pen. (collaborazione con la giustizia)

    La collaborazione non è l'unica via per ottenere benefici: in assenza di collaborazione il detenuto può comunque ottenere permessi se produce elementi idonei a escludere i collegamenti attuali e il rischio di riattivazione, onerando il ricorrente di allegazioni specifiche e congrue.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 253/2019

    Ha sancito l'illegittimità della presunzione assoluta prevista dall'art. 4-bis comma 1, stabilendo che la sua applicazione deve lasciare spazio a una valutazione individuale sulla base di elementi specifici che possano smentire la persistenza e il rischio di ripresa dei vincoli mafiosi.

  • Costituzione, artt. 3 e 27, comma 3

    La Corte costituzionale ha invocato i principi di ragionevolezza e la finalità rieducativa della pena (parità di trattamento e funzione rieducativa) per motivare l'incostituzionalità della norma che imponeva una presunzione assoluta.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca)

    Richiama il principio che il giudice deve valutare in concreto gli elementi individualizzanti del percorso rieducativo per desumerne la capacità di recidere i collegamenti mafiosi e il rischio di riattivarli; conferma il criterio della specificità delle allegazioni richieste al non collaborante.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, il detenuto per reati di tipo mafioso non collaborante può ottenere permessi premio solo se allega elementi specifici, congrui e verificabili che indichino l'assenza attuale di collegamenti con la criminalità organizzata e l'assenza del rischio di ripristino.
  • L'onere probatorio è a carico del detenuto non collaborante: dichiarazioni generiche di dissociazione non sono sufficienti; vanno fornite circostanze di fatto (es. comportamento concreto nel tempo, lavoro o proposte lavorative, progetti trattamentali, attestazioni documentali, elementi investigativi favorevoli) che abbiano efficacia indicativa.
  • Il giudice di sorveglianza valuta anche le informazioni ufficiali provenienti da autorità investigative e dalle sentenze definitive: tali elementi possono prevalere sulle mere autocertificazioni e aggravano l'onere di prova del richiedente.
  • Il ruolo o la funzione ricoperta nell'associazione (se di rilievo) aumenta la gravità della valutazione e richiede elementi più solidi per dimostrare la dissociazione.
  • L'istruttoria non deve essere necessariamente integrata dal giudice se esistono già elementi probatori e informazioni di istituzioni competenti; tuttavia, il giudice deve motivare in concreto perché le allegazioni del detenuto sono insufficienti.

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