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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28293/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena per tre motivi: 1) violazione dell'art.2 cod.pen. per presunta applicazione peggiorativa della modifica introdotta dall'art.165 cod.pen. dalla legge n.168/2023 rispetto al testo vigente al momento del fatto; 2) erronea applicazione di legge perché, anche assumendo applicabile la nuova disciplina, la verifica del rispetto degli obblighi trattamentali andrebbe compiuta solo al termine del percorso terapeutico e non anticipatamente; 3) vizio di motivazione per mancata valutazione della documentazione difensiva atta a contestare l'attendibilità della persona offesa.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il primo motivo ritenendo che la legge n.168/2023 ha precisato modalità e controlli senza mutare la sostanza degli obblighi trattamentali. Ha invece accolto il secondo motivo: la revoca anticipata del beneficio non è prevista in via generale quando il percorso terapeutico è stato regolarmente avviato e la legge consente la verifica finale per accertare l'adempimento. La Corte ha inoltre richiamato che la revoca anticipata può intervenire nell'ipotesi di omesso avvio del percorso o se è stata contestualmente applicata una misura di prevenzione personale e questa venga violata. Poiché nel caso il percorso era stato avviato, la revoca non era legittima; perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e non ha esaminato in fatto il terzo motivo.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    La modifica introdotta dalla legge n.168/2023 ha precisato modalità di adempimento e controllo degli obblighi trattamentali senza cambiare la sostanza degli obblighi; la verifica del comportamento è in linea di principio finale salvo casi specifici previsti dal comma 5 (es. applicazione contestuale di misure di prevenzione)

  • art. 168 comma 1 n.1 cod. pen.

    Prevede la revoca della sospensione della pena in caso di inadempimento degli obblighi; l'inadempimento si valuta rispetto al termine e alla tipologia della prestazione stabiliti nella sentenza che concede il beneficio

  • legge n.168 del 24 novembre 2023

    Ha introdotto modifiche all'art.165 cod.pen. riguardanti modalità di controllo e obblighi trattamentali; secondo la Corte non costituisce peggioramento retroattivo rispetto al fatto commesso

  • art. 2 cod. pen. (principio di irretroattività della legge penale più grave)

    Invocato dal ricorrente per contestare l'applicazione della modifica normativa più sfavorevole, ma la Corte ha ritenuto la doglianza infondata in quanto la modifica non ha inciso sulla sostanza degli obblighi

  • art. 6 legge n.69 del 19 luglio 2019

    Richiamato come fonte del quadro normativo che ha introdotto obblighi trattamentali per reati di violenza di genere; la Corte ne ricava la possibilità di valutazione finale dell'adempimento

  • art. 47 comma 11 legge n.354 del 1975 (ordinamento penitenziario)

    Utilizzato come argomento di analogia: nelle misure alternative alla detenzione l'ordinamento prevede ipotesi tipizzate di revoca per comportamenti durante il periodo di sottoposizione, a sostegno della possibilità normativa di revoca anticipata solo in specifiche ipotesi

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento degli obblighi trattamentali si verifica generalmente con una valutazione finale al termine del percorso previsto dalla sentenza, non mediante controlli intermedi automatici se il percorso è stato avviato regolarmente
  • La revoca anticipata è ammissibile principalmente in due casi: a) omesso avvio del percorso terapeutico nei termini stabiliti; b) applicazione contestuale di una misura di prevenzione personale e sua violazione, che consente di valutare la pericolosità attuale
  • Le modifiche normative che precisano modalità di adempimento e controllo (es. legge n.168/2023) non sono necessariamente considerate peggiorative ai fini dell'art.2 cod.pen. se non alterano la sostanza dell'obbligo
  • In sede di opposizione a una revoca anticipata è rilevante produrre prove sull'effettivo avvio e svolgimento del percorso; contestazioni di attendibilità di testi (persona offesa) devono essere adeguatamente valutate ma potrebbero diventare irrilevanti se la decisione viene annullata per vizi di diritto
  • Quando si contesta una revoca anticipata, conviene focalizzare il ricorso su questioni di diritto (competenza, tempo di valutazione, interpretazione delle norme) oltre che sulla prova dei fatti, perché la Corte può decidere l'annullamento senza riesame dei profili di fatto

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