Sentenza n. 6780/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Circolare del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, M_D AB05933 REG2024 0487730 del 26.08.2024, avente ad oggetto “Ufficiali dell’Esercito italiano in servizio permanente effettivo da includere presumibilmente nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per il 2025, riferite al 15 settembre 2024”, con la quale è stata disposta la formazione dell’aliquota di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l’anno 2025 e trasmesso, in allegato “B”, l’elenco nominativo relativo agli Ufficiali di tutti i ruoli dell’Esercito italiano in servizio permanente effettivo da includere presumibilmente nelle rispettive aliquote di ruolo (riferite al 15 settembre 2024), per la formazione dei quadri di avanzamento per il 2025 (completa degli allegati A-B-C-D, doc.1); - della Lettera del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Prot 0489704 del 27.08.2024, avente ad oggetto “Ufficiali dell’Esercito in servizio permanente effettivo da includere, presumibilmente, nell’aliquota di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l’anno 2025” (doc.2); - del Decreto Ministero della Difesa del 23.08.2024, pubblicato con prot. n. M_D A3DFB29 REG2024 0047929 del 26.09.2024 (doc.3), completo di Tabelle A-B-C, con cui sono state determinate le aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente, per l’avanzamento, nell’anno 2025, al grado di colonnello del ruolo speciale dell’Esercito Italiano, come indicato nella Tabella A allegata al decreto; - di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quelli impugnati, comunque lesivi dei loro diritti; nelle parti in cui non ricomprendono i Ricorrenti nelle aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente, per l’avanzamento, nell’anno 2025, al grado di Colonnello del Ruolo Speciale delle VV.AA. dell’Esercito Italiano, e, per l’effetto, per l’accertamento del diritto dei Ricorrenti ad essere inclusi nelle aliquote di valutazione degli Ufficiali in servizio permanente, per l’avanzamento, nell’anno 2025, al grado di Colonnello del Ruolo Speciale delle VV.AA. dell’Esercito Italiano. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24\3\2025 : per l’annullamento: (i) della Determinazione Dirigenziale n. M-D- AB05933 REG2025 0092145 del 18.02.2025 con cui sono state formalizzate, ai sensi dell’art. 1053 COM, le aliquote di ruolo, riferite alla data del 15 settembre 2024, degli Ufficiali dell’Esercito in servizio permanente effettivo, relative ai gradi da Tenente Colonnello a Sottotenente, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta e ad anzianità, per il 2025; (ii) della Lettera del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare M_D AB05933 REG2025 0098992 del 20.02.2025; (iii) dell’Elenco (all. B alla suddetta nota) degli Ufficiali dell’Esercito in servizio permanente effettivo che risultano inclusi nelle aliquote di ruolo per l’avanzamento, a scelta e ad anzianità, per il 2025, unitamente, per quanto possa occorrere ai fini del presente giudizio, agli all.ti A, C e D; (iv) di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; nelle parti in cui non ricomprendono i Ricorrenti nelle aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente, per l’avanzamento, nell’anno 2025, al grado di Colonnello del Ruolo Speciale delle VV.AA. dell’Esercito Italiano. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 11\6\2025 : per l’annullamento nel giudizio R.G. n. 11212/2024 con il presente ricorso per secondi motivi aggiunti - del Decreto Dirigenziale atto Sipad n.2373 del 15 aprile 2025, con cui, ai sensi dell’art. 1071, co. 2, del D.Lgs. n.66/2010, sono stati promossi al grado di Colonnello n. 12 Tenenti Colonnelli del RuoloSpeciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta 1° gennaio 2025, come risultante dalla Comunicazione prot. n. 0191212 del 15.04.2025 (doc.23), della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, avente ad oggetto “Provvedimento di promozione al grado superiore dei Tenenti Colonnelli dei ruoli normali e speciali dell’Esercito in servizio permanente effettivo – anno 2025”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di formazione e formalizzazione delle aliquote di valutazione per l’avanzamento al grado di colonnello del Ruolo Speciale dell’Esercito per l’anno 2025, nonché il successivo decreto di promozione di altri tenenti colonnelli
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, appartenenti al 14° Corso del Ruolo Speciale dell’Esercito e reclutati in servizio permanente effettivo dal 1° agosto 1996, contestavano la loro esclusione dalle aliquote di valutazione per l’avanzamento al grado di colonnello per l’anno 2025. Deducevano la violazione e l’errata applicazione degli artt. 1054, 1096, comma 1, lett. a), e 2233-quater, comma 2, lett. a), del d.lgs. 66/2010, sostenendo che il possesso di 28 anni di servizio permanente effettivo avrebbe dovuto consentire l’inclusione nell’aliquota, anche se non avevano ancora maturato sette anni nel grado di tenente colonnello. Secondo i ricorrenti, l’Amministrazione avrebbe applicato il riordino delle carriere in modo da imporre loro un percorso complessivo di 29 anni, diversamente dal 13° Corso, al quale sarebbe stata riconosciuta la valutabilità dopo 28 anni. In via subordinata prospettavano l’illegittimità costituzionale della disciplina, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in ragione della disparità di trattamento e dell’irragionevolezza del sistema. Il Ministero eccepiva l’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il ritardo di carriera lamentato si era prodotto quando i ricorrenti non erano stati promossi a tenenti colonnelli dopo quattro anni nel grado di maggiore e che tale provvedimento non era stato tempestivamente impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo assorbente l’eccezione dell’Amministrazione. Il Collegio ha accertato che, al momento della formazione dell’aliquota per l’avanzamento a colonnello, i ricorrenti non possedevano il requisito dei sette anni di anzianità nel grado di tenente colonnello, conseguito il 1° gennaio 2018. La lesione oggi dedotta, tuttavia, non derivava direttamente dagli atti del 2024-2025, ma dalla precedente mancata promozione a tenente colonnello dopo quattro anni nel grado di maggiore. Il riordino del 2016 aveva modificato il percorso di carriera da “2 + 6 + 9 + 4 + 7” a “2 + 6 + 8 + 5 + 7”, aumentando di un anno la permanenza nel grado di maggiore e riducendo di un anno quella nel grado di capitano. Il 13° Corso aveva beneficiato del precedente schema, mentre il 14° Corso era stato trattenuto per un quinto anno nel grado di maggiore, con conseguente slittamento della promozione a tenente colonnello e mancato raggiungimento, nel 2025, dei sette anni di anzianità richiesti per la valutazione a colonnello. Secondo il TAR, i provvedimenti di attribuzione o mancata attribuzione del grado e della relativa anzianità erano immediatamente lesivi e dovevano essere impugnati nel termine ordinario di decadenza. La mancata tempestiva contestazione della permanenza nel grado di maggiore aveva consolidato gli atti di inquadramento e il conseguente slittamento della carriera; non era quindi possibile rimettere in discussione tale effetto mediante l’impugnazione degli atti successivi di formazione delle aliquote. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1053 d.lgs. 66/2010
La disposizione è richiamata in relazione alla formalizzazione delle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l’avanzamento.
art. 1054 d.lgs. 66/2010
È richiamato dai ricorrenti quale norma sugli anni minimi di anzianità nel grado richiesti per gli ufficiali; il giudice non ne esamina il merito applicativo perché ritiene preclusa la contestazione per tardiva mancata impugnazione dei precedenti atti lesivi.
art. 1096, comma 1, lett. a), d.lgs. 66/2010
È invocato dai ricorrenti in relazione ai requisiti speciali per l’avanzamento; la relativa censura non viene esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 2233-quater, comma 2, lett. a), d.lgs. 66/2010
È richiamato dai ricorrenti quale disposizione transitoria per la formazione delle aliquote degli ufficiali; la questione è assorbita dalla tardività della contestazione del precedente presupposto lesivo.
art. 1071, comma 2, d.lgs. 66/2010
È richiamato nell’epigrafe in relazione al decreto dirigenziale di promozione al grado di colonnello impugnato con i secondi motivi aggiunti.
art. 3 Cost.
È invocato dai ricorrenti per prospettare una disparità di trattamento tra il 13° e il 14° Corso; la questione di costituzionalità non viene esaminata per l’inammissibilità del ricorso.
art. 97 Cost.
È invocato dai ricorrenti per prospettare l’irragionevolezza della disciplina e dell’operato amministrativo; la questione non viene esaminata nel merito.
Massime di principio
- Gli atti di attribuzione o mancata attribuzione di un grado militare e della relativa anzianità, quando determinano immediatamente uno slittamento della carriera, sono direttamente lesivi e devono essere impugnati nel termine ordinario di decadenza.
- Non è possibile contestare per la prima volta, impugnando successivi atti di formazione delle aliquote di avanzamento, gli effetti pregiudizievoli derivanti da un precedente inquadramento o da una precedente mancata promozione divenuti ormai definitivi per mancata tempestiva impugnazione.
- Quando l’esclusione da un’aliquota di avanzamento dipende dal mancato possesso dell’anzianità minima nel grado inferiore, la legittimità dell’esclusione può essere valutata solo alla luce degli atti precedenti che hanno determinato la decorrenza dell’anzianità nel grado; se tali atti non sono stati tempestivamente contestati, il ricorso contro l’aliquota è inammissibile.
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