Cassazione Penale, Ordinanza n. 03880/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il possesso di una carta d'identità contraffatta. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato inquadramento della condotta nel meno grave reato di falso in certificati o autorizzazioni amministrative, sostenendo che il documento non fosse idoneo all'espatrio. Con il secondo motivo ha lamentato che il falso fosse innocuo perché grossolano, quindi inidoneo a ingannare. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la carta d'identità integra normalmente il documento rilevante ai fini dell'art. 497-bis c.p. quando sia idonea a consentire l'espatrio, e che nel caso concreto non era stata fornita prova di limitazioni alla validità per l'espatrio. Ha dichiarato il secondo motivo aspecifico e non confrontato con la motivazione di merito, osservando che la grossolanità del falso va valutata in astratto e non sulla base del fatto che sia stato riconosciuto da personale esperto. Ha ritenuto anche il terzo motivo del tutto aspecifico quanto al diniego della particolare tenuità del fatto. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 497-bis c.p.
Il possesso di una carta d'identità contraffatta integra il reato quando il documento sia idoneo a consentire l'espatrio; la contestazione della mancanza di tale idoneità richiede allegazione probatoria da parte dell'imputato.
art. 477 c.p.
Richiamato quale possibile ipotesi meno grave di falso in certificati o autorizzazioni amministrative, ma escluso in concreto perché la carta d'identità era considerata documento idoneo all'espatrio.
art. 482 c.p.
Richiamato insieme all'art. 477 c.p. ai fini della richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave di falso.
art. 1 L. n. 224 del 1963
Norma richiamata in relazione alla validità della carta d'identità per l'espatrio nei Paesi membri UE e in quelli con particolari accordi internazionali.
art. 10 D.Lgs. n. 52 del 2002
Richiamato come disposizione modificativa della disciplina della carta d'identità valida per l'espatrio.
art. 131-bis c.p.
La Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito che aveva escluso la particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Il possesso di una carta d'identità contraffatta può integrare il più grave reato previsto per il possesso di documenti validi per l'espatrio quando il documento sia astrattamente idoneo a consentire l'uscita dal territorio dello Stato.
- Se l'imputato sostiene che il documento falso non fosse valido per l'espatrio, grava su di lui un onere di allegazione e dimostrazione della relativa limitazione.
- La deduzione del carattere 'grossolano' del falso non è fondata se si limita a riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
- La grossolanità o innocuità del falso va valutata in astratto rispetto alla capacità di inganno del documento nei confronti di un destinatario medio, non sulla base del fatto che sia stato riconosciuto da operatori esperti.
- La richiesta di particolare tenuità del fatto deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; censure generiche o meramente ripetitive sono inammissibili.
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