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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16268/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'esecuzione di una sentenza di divisione di immobili del Tribunale di Milano, seguita dal decreto di attribuzione delle quote ex art. 195 disp. att. c.p.c., con cui erano stati assegnati due lotti e ordinate alle parti le opere divisionali indicate in sentenza. Una delle parti, dopo la notifica di precetto, ha promosso un procedimento ex art. 612 c.p.c. per ottenere la determinazione delle modalità di esecuzione delle opere divisionali. Nel frattempo, l'ex coniuge assegnatario di un lotto ha costituito un fondo patrimoniale con beni propri e della nuova coniuge, vi ha conferito anche i beni del lotto assegnato, poi ha donato alla nuova moglie la nuda proprietà e successivamente l'usufrutto degli immobili. La nuova acquirente/successore a titolo particolare ha quindi contestato l'esecuzione, deducendo l'assenza di valido titolo esecutivo nei suoi confronti, la mancata notificazione del titolo e del precetto, l'inammissibilità della procedura ex art. 612 c.p.c. per essere stata intrapresa solo contro l'obbligato originario, e l'insussistenza di una condanna a un fare specifico sufficientemente determinato. La Corte d'appello ha respinto l'opposizione, ritenendo eseguibile la sentenza di divisione, irrilevanti le vicende successive del bene e applicabile l'art. 111, comma 4, c.p.c. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando, sotto un unico motivo, tre censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 612 c.p.c.: errata interpretazione della norma e sussunzione del fatto; mancanza di una espressa condanna a fare specifico nel titolo; inidoneità del titolo per mancanza di specificazione delle opere da eseguire.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze sulla eseguibilità della sentenza di divisione e sulla validità della procedura ex art. 612 c.p.c., perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione del principio di specificità e dei requisiti di forma-contenuto del ricorso per cassazione ex art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. Il ricorso era redatto in modo confuso, con commistione di fatti, documenti, risultanze istruttorie e argomentazioni giuridiche, senza una chiara ricostruzione delle vicende processuali e delle ragioni di censura, costringendo la Corte a un'attività di estrapolazione non consentita. La memoria depositata successivamente non ha potuto sanare il vizio originario. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.c.

    "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 612 c.p.c."

    La norma è evocata come base del procedimento per la determinazione delle modalità di esecuzione degli obblighi di fare; la Corte non ne esamina nel merito la portata, perché assorbe la decisione l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 195 disp. att. c.p.c.

    "decreto di approvazione dell’attribuzione delle quote ex art. 195 disp. att. c.p.c."

    Il decreto di attribuzione delle quote nel giudizio divisorio viene considerato titolo esecutivo rilevante ai fini dell'esecuzione delle opere divisionali.

  • art. 111, comma 4, c.p.c.

    "la pronuncia faceva stato anche nei confronti del successore a titolo particolare"

    La Corte d'appello ha applicato la regola dell'efficacia della sentenza nei confronti del successore a titolo particolare; tale profilo è richiamato nel ricorso ma non viene deciso nel merito dalla Cassazione.

  • art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    "i requisiti di ‹‹forma-contenuto›› dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità"

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa e dei motivi di impugnazione; la loro mancanza o oscurità comporta inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    "la tipologia dei vizi elencati dall’art. 360 cod. proc. civ."

    Le censure devono essere specificamente ricondotte a uno o più vizi di legittimità e presentate in modo intelligibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    "La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ."

    È la norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 617 c.p.c.

    "non le è stato consentito di esperire alcuna opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ."

    La ricorrente invocava la mancata possibilità di proporre opposizione agli atti esecutivi per difetto di notifica del titolo e del precetto.

  • art. 2650 c.c.

    "la regolare continuità delle trascrizioni ai sensi dell’art. 2650 cod. civ."

    La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere la correttezza delle formalità trascrittive conseguenti al frazionamento catastale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    "dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell’ulteriore importo"

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve soddisfare un rigoroso requisito di specificità, chiarezza e completezza: il ricorrente deve ricostruire in modo ordinato la vicenda processuale e indicare con precisione le ragioni di censura, senza demandare alla Corte un'attività di selezione e ricomposizione dei fatti e delle doglianze.
  • La violazione dei requisiti di cui all'art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. può determinare l'inammissibilità del ricorso quando l'esposizione sia oscura, confusa o lacunosa al punto da impedire la comprensione dell'oggetto della controversia e delle censure.
  • La memoria successiva non può sanare un ricorso originariamente inammissibile per difetto dei requisiti di contenuto-forma richiesti dall'atto introduttivo del giudizio di legittimità.
  • Nel giudizio di legittimità il principio di specificità va letto in chiave di sinteticità e chiarezza: il ricorso deve consentire alla Corte di individuare immediatamente il thema decidendum e i vizi denunciati, senza necessità di una autonoma ricerca negli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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