Cassazione Penale, Sentenza n. 36369/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (188 giorni) disposta con sentenza del 5/12/2016, ripristinando la pena sostituita e la sospensione della patente, per il motivo che il condannato non aveva mai svolto la prestazione lavorativa. Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che, quando la sentenza non fissi un termine per l'adempimento, è l'autorità giudiziaria/pubblico ministero che deve dare impulso all'esecuzione (art. 54 d.lgs. 274/2000) e che l'inerzia del condannato, in assenza della notifica dell'ordine di esecuzione, non può giustificare la revoca.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto illegittima la revoca della misura sostitutiva operata dal Tribunale di Castrovillari poiché il provvedimento non aveva verificato se l'autorità competente avesse effettivamente dato impulso all'esecuzione. La Corte ha ricordato che l'avvio del procedimento di esecuzione è onere dell'autorità giudiziaria/pubblico ministero (ex art. 43 d.lgs. n. 274/2000 e principi di giurisprudenza), e che la semplice notifica della sentenza all'ente designato e l'inerzia del condannato non sono sufficienti a giustificare la revoca. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Castrovillari per nuovo giudizio conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
Disciplina la guida in stato di ebbrezza e prevede, al comma 9-bis, la possibilità di sostituire le pene dell'arresto e dell'ammenda con il lavoro di pubblica utilità; la Corte richiama che tale sostituzione è regolata anche dalla disciplina del lavoro di pubblica utilità di cui al d.lgs. n. 274/2000.
art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Regola il lavoro di pubblica utilità; la Corte interpreta che, soprattutto se la sentenza non fissa un termine per l'adempimento, è l'autorità giudiziaria (pubblico ministero) a dover dare impulso all'esecuzione e non il condannato ad avere l'onere di avviare la procedura.
art. 43 d.lgs. n. 274/2000
"Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità"
La sentenza irrevocabile deve essere trasmessa al pubblico ministero che emette l'ordine di esecuzione e lo trasmette all'ufficio/ente competente; l'organo di polizia consegna copia al condannato e lo ingiunge ad attenersi alle prescrizioni. Ne consegue che l'avvio del procedimento esecutivo è onere dell'autorità giudiziaria e non del condannato.
art. 655 cod. proc. pen.
Richiamato come principio generale secondo cui il pubblico ministero è l'organo competente a curare l'esecuzione dei provvedimenti di condanna; costituisce fondamento dell'onere di impulso dell'esecuzione a carico del P.M.
art. 661 cod. proc. pen.
Richiama la competenza del P.M. nell'esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, confermando il ruolo attivo dell'autorità nell'avvio dell'esecuzione.
art. 56 d.lgs. n. 274/2000
Norma richiamata relativamente all'eventuale integrazione del reato in caso di violazioni connesse allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; la Corte osserva che la revoca opera fermo restando l'accertamento di eventuali profili penali integrativi.
Massime di principio
- Se la sentenza che sostituisce la pena con lavoro di pubblica utilità non fissa un termine per l'adempimento, l'avvio dell'esecuzione è un onere dell'autorità giudiziaria/pubblico ministero e non del condannato.
- L'inerzia del condannato, in assenza della notifica dell'ordine di esecuzione e dell'ingiunzione a ottemperare, non è di per sé sufficiente a giustificare la revoca della misura sostitutiva.
- Prima di revocare una misura sostitutiva per mancato avvio del lavoro, il giudice dell'esecuzione deve accertare se il pubblico ministero e gli uffici competenti hanno effettivamente dato impulso all'esecuzione e se sono state compiute le notifiche e le ingiunzioni previste.
- Il condannato può volontariamente anticipare l'esecuzione prestando il lavoro presso l'ente indicato nella sentenza, ma tale facoltà non crea un obbligo in capo al medesimo quando la procedura esecutiva non è stata attivata dall'autorità.
- La revoca della misura sostitutiva richiede una valutazione complessiva delle circostanze e non può essere basata su presunzioni di omissione del condannato quando l'amministrazione o l'autorità non hanno adottato le iniziative previste dalla legge.
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